Domanda
In merito all'obbligo della procedura del licenziamento per g.m.o. per ditte con + 15 dipendenti, qual è la procedura preventiva avanti alla D territoriale del lavoro?

Risposta
La legge n. 92/2012 ha sostituito l'art. 7 della l. n. 604/1966, recante norme sui licenziamenti individuali e ha disposto, per il datore di lavoro avente i requisiti dimensionali di cui all'art. 18, comma ottavo, l. n. 300/1970, nel caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la comunicazione alla Direzione territoriale del lavoro dell'intenzione di licenziare e la convocazione presso la stessa ai fini di esperire il tentativo di conciliazione tra le parti prima che sia disposto il licenziamento per giustificato motivo oggettivo. La nuova normativa si ritiene applicabile anche al caso di licenziamento individuale per fine lavori in edilizia dal momento che tale ipotesi, secondo la giurisprudenza prevalente concretizza un caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (cfr. Cass. Sez. Lavoro n. 17273/2011).

Per quanto riguarda il preavviso, il comma 41 dell'art. 1 della legge n. 92/2012 prevede che il licenziamento produca effetto dal giorno di comunicazione dell'avvio della procedura avanti alla DTL, ed il periodo nel frattempo trascorso (nel quale di norma il dipendente avrà proseguito la prestazione) si considera come preavviso. Esperita la procedura avanti alla DTL, che si deve concludere entro 20 giorni dal momento in cui la DTL ha trasmesso la convocazione alle parti, salvo diverso accordo tra le parti e se non si è raggiunto un accordo sulla risoluzione del rapporto, il datore di lavoro potrà procedere ad inviare al lavoratore la lettera di licenziamento, tenendo conto, per il termine finale della prestazione, dei giorni di preavviso già trascorsi.

Qualora la DTL non concludesse la procedura nei 20 giorni prescritti, salvo diverso accordo tra le parti, il datore di lavoro potrà procedere a comunicare al lavoratore il licenziamento senza attendere oltre.

Per fare un esempio concreto: il datore di lavoro comunica l'intenzione di licenziare con lettera in data 10 settembre 2012; l'eventuale periodo di preavviso di un mese dovrebbe iniziare il 16 settembre 2012; la DTL convoca le parti il 15 settembre 2012 per un incontro il 20 settembre 2012; se entro 20 giorni dal 15 settembre 2012 (cioè il 5 ottobre 2012) la procedura non si conclude, l'azienda potrà licenziare con decorrenza dal 10 settembre 2012 ma inizio del preavviso dal 16 settembre 2012 che quindi terminerà il 16 ottobre 2012.


Fonte: IPSOA

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