A seguito della concentrazione della riscossione nell’accertamento - introdotta, a partire dal 1° ottobre 2011, dall’articolo 29 del Dl 78/2010 - gli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell’Irap e dell’Iva, relativi ai periodi di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi, devono contenere anche l’intimazione ad adempiere al pagamento degli importi indicati.

La risoluzione n. 95/2011 ha istituito i codici tributo da utilizzare per il versamento, tramite modello F24, delle imposte e dei relativi interessi gli importi dovuti in fase di contenzioso per gli adempimenti diversi da quelli connessi agli istituti definitori.

Con la risoluzione n. 78/E del 20 luglio sono stati invece istituiti i codici tributo per versare, sempre mediante F24, le sanzioni dovute in caso di sentenza sfavorevole:
9970, per le sanzioni relative a tributi erariali
9971, per le sanzioni relative all’Irap
9972, per le sanzioni relative all’addizionale comunale all’Irpef
9973, per le sanzioni relative all’addizionale regionale all’Irpef.

I codici devono essere esposti nella sezione “Erario” in corrispondenza degli “Importi a debito versati”. I valori da indicare nei campi “codice ufficio”, “codice atto”, “codice tributo” e “anno di riferimento” vanno ricavati dall’atto di accertamento.


Fonte: Agenzia Entrate

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