La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 63 e 65 del Trattato Ue, ed è stata proposta nell’ambito di una controversia tra una contribuente tedesca e l’Amministrazione fiscale nazionale. Al centro della controversia l’attribuzione o meno di un trattamento fiscale agevolato previsto per l’imposta di successione che grava su un’eredità, in cui figura anche la partecipazione in una società di capitali stabilita in uno Stato terzo. In particolare la partecipazione, ereditata dal padre dell’erede, come socio unico in una società di capitali, è relativa a una società con sede in Canada.
In relazione a tale partecipazione, l’Amministrazione fiscale tedesca ha applicato l’imposta senza tener conto della franchigia prevista dall’articolo 13 della legge relativa all’imposta sulle successioni e donazioni. Secondo la disposizione sono esenti dall’imposta, fino a un valore complessivo di 225mila euro, tra l’altro, le quote di società di capitali. Il Fisco ha giustificato tale esclusione sostenendo che le quote riguardano società stabilite fuori dall’Unione europea.

La questione pregiudiziale
La contribuente ha proposto ricorso contro la decisione dinanzi al competente organo giurisdizionale che ha sospeso il procedimento e sollevato la questione pregiudiziale dinanzi alla Corte di giustizia. In particolare per chiedere se è in linea con quanto indicato negli articoli 63 e 65 del Trattato UE prevedere, ai fini del calcolo dell’imposta di successione sull’eredità, che la partecipazione compresa nel patrimonio personale, come socio unico in una società di capitali, con sede in Canada, sia valutata in base al valore pieno mentre, in caso di acquisizione di tale quota in una società di capitali con sede nel territorio nazionale, sia concessa una franchigia per specifici beni.

L’inquadramento normativo
La Corte ha verificato in via preliminare se la fattispecie, oggetto del vaglio pregiudiziale, sia riconducibile al principio della libertà di stabilimento di cui all’articolo 49 del Trattato UE o al principio della libera circolazione di capitali di cui all’articolo 63 del Trattato. E per stabilire se una normativa nazionale ricada nell’una o nell’altra delle libertà di circolazione, occorre valutare l’oggetto della normativa. Nel caso in questione, l’oggetto della normativa nazionale controversa è la predisposizione di un trattamento fiscale di favore per le successioni che includono partecipazioni in società di capitali.
In linea di principio, il trattamento fiscale delle successioni rientra nell’ambito applicativo dell’articolo 63 del Trattato relativo alla liberta circolazione di capitali.
Tuttavia, la Corte rileva che, in base a un costante orientamento giurisprudenziale, una normativa nazionale destinata a essere applicarta esclusivamente alle partecipazioni che consentono di esercitare una sicura influenza sulle decisioni di una società e di determinare le attività, ricade nella sfera di applicazione delle disposizioni del Trattato che riguardano la libertà di stabilimento.
Pertanto, per stabilire a quale libertà vada ricondotta la normativa nazionale, occorre verificare se la partecipazione della legislazione sia sufficiente a consentire al suo detentore di esercitare una sicura influenza sulle decisioni di una società e determinarne le attività.

L’analisi della normativa tedesca
Nell’ipotesi contemplata dall’articolo 13 della legge relativa all’imposta sulle successioni e donazioni, la possibilità di godere del trattamento fiscale di favore è subordinata alla condizione di detenere una partecipazione diretta superiore al 25% nel capitale della società. Tale partecipazione consentirebbe di esercitare una sicura influenza sulle sue decisioni. Nel caso in esame non sussistono dubbi sul fatto che il detentore di partecipazioni sia in grado di esercitare influenza sulle decisioni societarie, dato che la partecipazione ricevuta in eredità dal de cuius è pari al 100% del capitale della società. Tramite il regime agevolato il legislatore intende attrarre l’erede di quote di partecipazioni societarie affinchè si impegni nella gestione della società e garantisca la sopravvivenza dell’impresa.
Tale finalità trova conferma nella prevista revoca dell’agevolazione comminata nel caso in cui l’erede ceda le sue quote entro cinque anni dall’acquisto e la sua funzione è garantire che il detentore di quote non intervenga unicamente per realizzare un investimento finanziario.
Tutto ciò premesso, la Corte ritiene che la normativa tedesca controversa incida in modo preponderante sulla libertà di stabilimento, rientrando nella sfera di applicazione delle sole disposizioni del Trattato relative a tale libertà.

Le conclusioni della Corte
Secondo gli eurogiudici la disciplina del Trattato relativa alla libertà di stabilimento non prevede alcuna disposizione che estenda la sfera di applicazione delle proprie disposizioni alle situazioni relative alla partecipazione in una società la cui sede si trovi in uno Stato terzo. Gli articoli 49 e seguenti del Trattato UE non trovano applicazione per la partecipazione in una società di capitali con sede in Canada. Di conseguenza la normativa di uno Stato membro che escluda, ai fini del calcolo dell’imposta sulle successioni, l’applicazione di alcune agevolazioni tributarie a un’eredità sotto forma di partecipazione in una società di capitali stabilita in uno Stato terzo, mentre le conferisce in caso di eredità di tale partecipazione, se la sede della società è stabilita in uno Stato membro, incide in modo preponderante sull’esercizio della libertà di stabilimento. E questo nel caso in cui tale partecipazione consenta al suo detentore di esercitare una sicura influenza sulle decisioni di una società e di determinarne le attività. Tuttavia, tali articoli non trovano applicazione in una situazione relativa alla partecipazione detenuta in una società con sede stabilita in uno Stato terzo.


Fonte: Agenzia Entrate

0 commenti:

 
Top