Quando il contratto menziona attivita' diverse da quelle effettivamente svolte dalle parti.
Domanda
Un'azienda italiana ha avviato delle negoziazioni con un futuro socio cinese con cui dovrebbe costituire un'equity joint venture. La parte cinese ha proposto un modello di contratto che non risponde alle esigenze e alle effettive attività da svolgersi, dato che il partner italiano non apporterà tecnologia nè intende produrre alcunchè, bensì solo distribuire prodotti attraverso la joint venture. La parte cinese ha alla fine ottenuto la firma del partner italiano. In caso di controversie quanto conterà l'indicazione di un'attività differente rispetto a quella indicata nel contratto?
Risposta
Purtroppo non è raro che nel corso di una trattativa per la costituzione di una joint venture le parti non diano la necessaria importanza al contratto che devono sottoscrivere. Ciò comporta maggiori responsabilità quando tale contratto riguarda la costituzione di una equity joint venture in Cina, essendo la stessa in tutto equiparata a una società. Inoltre, il contratto ufficiale così sottoscritto è registrato presso le locali autorità e rimane l'unico testo facente fede.
In tale contesto appare chiaro come sia di fondamentale importanza la descrizione dell'attività da svolgersi, posto che la società dovrebbe muoversi nell'ambito delle attività previste dal proprio oggetto sociale.
Benchè i partner locali talvolta insistano per sottoscrivere modelli di contratto presi a casaccio (nella migliore delle ipotesi) alfine di rendere più rapide le procedure per ottenere la registrazione della joint venture, è bene insistere perchè il contratto sia redatto in base alle esigenze delle parti e riporti gli obblighi effettivi delle stesse.
Nel caso in esame, inoltre, dovremo tener conto che se la controparte pretendesse di ricevere delle tecnologie o di produrre insieme al partner italiano, come scritto nel contratto, non vi saranno molte possibilità di sottrarsi senza conseguenze a quest'obbligo.
La legge cinese in materia di joint venture infatti prevede che qualora una parte provochi il termine della joint venture con il proprio inadempimento essa dovrà rifondere il danno all'altra parte.
Fonte: IPSOA
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