Domanda
Mentre è pacifica la possibilità del recesso parziale del socio nelle società per azioni, anche in forza del disposto di cui al comma 1 dell'art. 2437 c.c., dubbi ci potrebbero essere, invece, con riferimento tanto alle società di persone quanto alle società a responsabilità limitata, soprattutto nel silenzio dell'atto costitutivo su tale punto. In tal caso (i.e. nel silenzio dell'atto costitutivo) sarebbe pertanto ammissibile un eventuale recesso parziale del socio in tali modelli societari, in considerazione anche e soprattutto della base personalistica che contraddistingue tali "tipi" di società? Non sarebbe forse opportuna una specifica clausola statutaria ad hoc stante il silenzio del legislatore in materia?

Risposta
Per quanto riguarda le società a responsabilità limitata la norma di riferimento è l'art. 2473 c.c., la quale nulla dispone in merito alla possibilità di un recesso parziale del socio dalla società. In assenza di precedenti giurisprudenziali, la dottrina sul punto è divisa. Parimenti, in tema di società di persone, la norma di cui all'art. 2285 c.c. è silente sul punto specifico.

Un primo orientamento si è dichiarato contrario all'ammissibilità di un recesso parziale nelle s.r.l. sulla base di una concezione unitaria e fortemente personalizzata della partecipazione nelle s.r.l. data la centralità dei rapporti personali dei soci a scapito anche di ogni considerazione afferente all'aspetto patrimoniale dell'investimento operato in società da ciascun socio, come peraltro si sarebbe espressa la stessa Riforma societaria (art. 3 della legge delega) in cui la s.r.l. risulterebbe caratterizzata dalla rilevanza centrale del socio e dei rapporti contrattuali tra i soci. E ciò, in antitesi con il principio ispiratore della norma di cui all'art. 2437 c.c. (che tale recesso parziale ammette nelle s.p.a.), basato sulla considerazione che la nuova disciplina delle s.p.a. tende a porre al suo centro l'azione piuttosto che la figura del socio. La norma in commento, pertanto, risulterebbe avere carattere eccezionale. A ciò si aggiunga il tenore letterale dell'art. 2473 c.c. che parla di "recesso dalla società".

Un diverso orientamento dottrinario ritiene invece ammissibile la possibilità di recesso parziale del socio, sia poiché la Riforma non impedirebbe di continuare a considerare le quote divisibili e, dunque, frazionabili anche a seguito di un recesso parziale, sia sulla base di un'argomentazione a contrario. Si sostiene infatti che il legislatore, ove ha inteso escludere tale forma di recesso, lo ha fatto espressamente come nei casi previsti agli artt. 2497 quater, comma 1, lett. b), e 2532, comma 1, c.c., riguardanti, rispettivamente, il recesso da società soggetta ad attività di direzione e coordinamento (relativamente al caso in cui il socio abbia ottenuto una condanna dei soggetti che esercitano tale attività di direzione e coordinamento) e quello da società cooperativa. Da ciò deriverebbe, secondo questa tesi, l'ammissibilità di un recesso parziale anche nelle s.r.l. in quanto espressione di un principio generale societario, derogato - appunto - solo in casi espressamente previsti dalla legge. Inoltre, un simile divieto sarebbe ingiustificato dal momento che un eventuale frazionamento della quota (quale conseguenza della sua divisione a seguito del recesso parziale) non comporterebbe alcuna alterazione delle regole di funzionamento dell'impresa comune e consentirebbe invece al socio stesso di ridimensionare semplicemente la propria partecipazione senza necessariamente doverla dismettere del tutto.

Considerazioni in parte diverse concernono la possibilità di un recesso parziale in caso di società di persone. Qui, per la verità, il frazionamento della partecipazione sociale comporterebbe una modifica delle regole di gestione dell'impresa comune e, pertanto, dovrebbe ritenersi, da un lato, che le partecipazioni sociali siano, in linea di principio, indivisibili; e, dall'altro, che tale indivisibilità renda inammissibile un recesso parziale dalla società.

Ad avviso di chi scrive, non sussistono dati decisivi desumibili dai testi normativi ai fini della soluzione della questione con riferimento al recesso legale parziale da società a responsabilità limitata e la soluzione appare strettamente legata alla concezione ed alla rilevanza che si vuol dare ad alcuni tratti presenti nella disciplina di questo tipo societario rispetto ad altri. Chi scrive ritiene invece di escludere l'ammissibilità di un recesso legale parziale da una società di persone, per i motivi sopra visti.

In una simile situazione di incertezza normativa, appare dunque senz'altro opportuno il ricorso all'autonomia statutaria, prevedendo espressamente la possibilità di un recesso parziale dalla società.

Con riferimento ad un recesso parziale convenzionale (stabilito cioè per clausola statutaria), la dottrina appare infatti meno divisa e sostanzialmente predisposta a concepirne l'ammissibilità sia in materia di s.r.l. che di società di persone in virtù del principio di autonomia negoziale, considerato peraltro che tale forma di recesso non può essere ritenuta contraria all'ordine pubblico o in grado di violare norme imperative.

Sul tema, si sottolinea infatti che il Comitato Triveneto dei Notai in materia di atti societari, nelle proprie massime, espressamente ritiene ammissibile, sia nello statuto di una società a responsabilità limitata che in quello di una società di persone, l'introduzione di una clausola che consenta il recesso parziale dalla società.


Fonte: IPSOA

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