Con la sentenza 11943 del 13 luglio la Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia affermando che l’Iva sulle auto aziendali a uso promiscuo è detraibile solo se è dimostrata l’effettuva inerenza con l’attività d’impresa. La CTR aveva invece ritenuto che la società avesse correttamente effettuato la detrazione per l’acquisti di auto ad uso promiscuo per dipendenti e dirigenti anche in accordo alla interpretazione della Corte di giustizia europea sull’illegittimità della norma art. 19 bis, lettere C e D DPR 633/1972.

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