Ho presentato domanda di rimborso delle imposte versate in eccedenza senza alcun riscontro da parte dell’ufficio. Che significato giuridico ha il silenzio? Entro quale termine può essere presentato ricorso?

E’ possibile chiedere il rimborso delle imposte versate in eccedenza presentando istanza all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente (ad esempio, in base al domicilio fiscale del contribuente al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi oppure quello dove è stato registrato l’atto o la successione). Nell’istanza, redatta in carta semplice, devono essere indicati i motivi in base ai quali si ritiene di aver diritto al rimborso. All’istanza devono essere allegate le distinte dei versamenti eseguiti e le certificazioni delle ritenute subite.
Se la domanda di rimborso viene respinta, il contribuente può presentare ricorso alla competente Commissione tributaria provinciale entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di rigetto.
Se invece l’ufficio non risponde, la domanda di rimborso deve ritenersi respinta: il silenzio equivale a silenzio-rifiuto. In questo caso, trascorsi almeno novanta giorni dalla presentazione della domanda, l’interessato può ricorrere alla Commissione tributaria entro il termine di prescrizione (ordinariamente decennale).


Fonte: Agenzia Entrate

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