A seguito di una comunicazione dell’Agenzia delle Entrate per somme dovute in relazione a redditi soggetti a tassazione separata, ho chiesto la rateazione dell’importo. Erroneamente ho versato una rata in ritardo prima dell’entrata in vigore della legge 214/2011. Essendo la rateazione ancora in corso, si applicano le nuove disposizioni o la normativa pregressa?

La legge n. 214/2011 ha eliminato l’obbligo di prestare garanzia nei casi in cui l’importo complessivo delle rate successive alla prima sia superiore a 50mila euro e ha introdotto la possibilità di ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso per il ritardato pagamento delle rate successive alla prima, prevedendo che le nuove disposizioni si applichino anche alle rateazioni in corso al 28 dicembre 2011 (data di entrata in vigore della legge stessa). In particolare, l’attuale comma 4-bis dell’articolo 3-bis del Dlgs n. 462/1997 prevede che il tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione di cui all’articolo 13 del Dlgs n. 471/1997 - pari al 30% dell’importo della rata versata in ritardo, nonché degli interessi legali (dal 1° gennaio 2012 pari al 2,5% annuo) - ma non la decadenza dalla rateazione. Tale iscrizione a ruolo, tuttavia, non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento entro il termine di pagamento della rata successiva.


Fonte: Agenzia Entrate

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