Domanda
Nel caso di assunzione effettuata da una società di una persona alla quale è stata riconosciuta un'invalidità civile pari all'80% in seguito ad un incidente stradale oltre all'assolvimento dell'obbligo relativo al collocamento obbligatorio (a cui l'azienda non è soggetta) esistono particolari sgravi contributivi o fiscali di cui la società può beneficiare?

Risposta
In merito al quesito richiesto, occorre premettere che i datori di lavoro privati obbligati ad avere alle loro dipendenze lavoratori invalidi ai sensi della legge 68/99, stipulano apposite "convenzioni" per l'inserimento e l'integrazione lavorativa; anche i datori di lavoro che, pur non essendo soggetti agli obblighi, procedono comunque all'assunzione di disabili, stipulano le stesse "convenzioni" (*), onde poter beneficiare della agevolazioni di cui all'art. 13 della legge 68/99 sopra citata. Si fa presente che le agevolazioni sono concesse nei limiti delle disponibilità del Fondo Nazionale per il diritto al lavoro dei disabili. Le disponibilità del Fondo sono ripartite fra le Regioni con criteri stabiliti dal Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n.91 del 13 gennaio 2000.

Le agevolazioni consistono in:

- "fiscalizzazione totale", per la durata massima di otto anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali per ogni lavoratore disabile che abbia un'invalidità superiore al 79% o minorazioni ascritte alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al T.U. delle norme in materia di pensioni di guerra;

- "fiscalizzazione totale", per la durata massima di otto anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali per ogni lavoratore disabile intellettivo o psichico indipendentemente dalla percentuale di invalidità (**);

- "fiscalizzazione del 50%", per la durata massima di cinque anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali per ogni lavoratore disabile che abbia un'invalidità compresa tra il 67% e il 79% o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al T.U. delle norme in materia di pensioni di guerra.

Al fine di accedere alle agevolazioni indicate, le imprese interessate presentano al servizio il programma per ottenere gli incentivi entro il 30 giugno di ogni anno (***). Le Regioni comunicano al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, entro il 30 novembre di ogni anno, il numero dei progetti ammessi e trasmettono una relazione sullo stato delle iniziative dirette a favorire l'inserimento lavorativo dei disabili, sugli scopi perseguiti e sui risultati ottenuti in termini di incremento occupazionale. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali procede, sulla base dei dati così prevenuti, alla ripartizione tra le Regioni delle risorse disponibili sul Fondo Nazionale per l'inserimento lavorativo dei disabili. Le agevolazioni fiscali, indipendentemente dall'approvazione del progetto di convenzione, sono riconosciute nei limiti delle disponibilità del Fondo Nazionale.

Ricordiamo infine che i benefici per le assunzioni dei disabili, relativamente alle somme spettanti a titolo di fiscalizzazione ex art. 13 legge 12 marzo 1999, n. 68, vengono corrisposti ai datori di lavoro in sede di conguaglio dei contributi dagli stessi dovuti relativamente ai lavoratori dipendenti; ricordiamo inoltre che tali benefici sono cumulabili con le altre agevolazioni contributive purché non si ecceda il 100% dell'onere contributivo a carico del datore di lavoro.

(*) Sono previste tre tipologie di convenzioni:

1) convenzioni volte all'inserimento e all'integrazione dei soggetti disabili in azienda. È previsto un programma che impegna il datore di lavoro e, nel contempo, agevola l'assunzione nell'ambito della quota di riserva (artt. 11 e 13 L 68/99; art. 10 DPR 333/2000);

2) convenzioni dirette all'inserimento lavorativo dei disabili, anche temporaneo con finalità formative, in cui sono coinvolti altri soggetti oltre al datore di lavoro;

3) convenzioni-quadro volte a promuovere l'inserimento di lavoratori disabili nell'ambito delle cooperative sociali attraverso il conferimento di commesse di lavoro alla cooperative .

(**) previa definizione da parte delle regioni di criteri generali che consentano di contenere gli oneri a tale titolo nei limiti del 10% della quota di loro competenza a valere sulle risorse annue previste e con indicazione delle modalità di utilizzo delle risorse eventualmente non impiegate .

(***) I datori di lavoro interessati presentano il programma diretto ad ottenere le misure agevolative entro il 30 giugno di ciascun anno; queste le iniziative per ottenere gli incentivi: programmi per l'avviamento lavorativo di persone disabili con particolari difficoltà di inserimento, in particolare con handicap intellettivo e psichico (tali programmi sono privilegiati rispetto agli altri); programmi che prevedono forme di inserimento lavorativo stabile; programmi che prevedono percorsi formativi in particolare diretti a settori innovativi; programmi che comportino modalità e tempi innovativi di lavoro ; programmi per l'inserimento lavorativo di donne disabili; programmi sono approvati o respinti entro 60 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione a meno che non richieda informazioni integrative. In ogni caso ci può essere un differimento di 30 giorni. Le somme sono erogate dal Fondo all'entrata del bilancio di ciascuna regione, mediante emissione di titoli di spesa; le Regioni stabiliscono termini e modalità omogenei di rimborso.


Fonte: IPSOA

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