Nuovo minimo, “classe” 2012? Occhio, perché prima delle vacanze d’agosto potrebbe esser necessario un “passaggio” per l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Entro lunedì prossimo 30 luglio, infatti, i neo imprenditori e i neo professionisti che, avendo iniziato quest’anno la loro attività, hanno aperto, a suo tempo, la partita Iva senza comunicare la fruizione del “regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità”, dovranno presentare la dichiarazione di variazione “barrata”.
Ma andiamo con ordine.


L’ingresso nel regime per chi inizia l’attività nel 2012
I contribuenti che iniziano un’attività d’impresa, arte o professione e che presumono di rispettare i requisiti previsti per l’applicazione della tassazione di favore, pur non dovendo esprimere alcuna specifica opzione, hanno l’obbligo di darne comunicazione nella dichiarazione di inizio attività. Una comunicazione che va fatta barrando, nel “quadro B” del modello AA9/11, la casella “Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall’art. 27, commi 1 e 2 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98”.
Sul punto, è stata molto chiara la circolare n. 17/E del 30 maggio, che si è appoggiata all’articolo 1, comma 98, della legge 244/2007 (Le persone fisiche che intraprendono l'esercizio di imprese, arti o professioni possono avvalersi del regime dei contribuenti minimi comunicando, nella dichiarazione di inizio di attività di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di presumere la sussistenza dei requisiti di cui ai commi 96 e 99).

Così come chiaramente il documento di prassi ha dipanato il dubbio legato alla circostanza che tale casella ha preso il posto della precedente “Regime per i contribuenti minimi previsto dall’art. 1, comma 96 e seguenti, della L. 24 dicembre 2007, n. 244” (i vecchi minimi, introdotti dalla Finanziaria per il 2008) solo dal 18 maggio scorso, quando un provvedimento del direttore dell’Agenzia ha provveduto ad adeguare la “nomenclatura” del modello AA9/10: a quanti, nel frattempo, avessero presentato la dichiarazione di inizio attività, dal 1° gennaio 2012, barrando la casella del vecchio modello AA9/10, null’altro è richiesto.

E per chi invece ha iniziato l’attività sempre nel 2012, senza però comunicare alcunché? Vale la pena di riportare direttamente l’estratto dalla circolare 17/E: “A causa delle incertezze applicative inevitabilmente connesse alle rilevanti novità introdotte dall’art. 27 del D.L. n. 98 del 2011, i soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2012 e, nelle more delle istruzioni fornite dall’Amministrazione, abbiano già aperto la partita Iva senza effettuare alcuna comunicazione, possono presentare la dichiarazione di variazione dati entro sessanta giorni dall’emanazione della presente circolare, senza incorrere in alcuna sanzione per il ritardo”. Rieccoci al punto di partenza. Anzi, alla data di partenza, il 30 luglio (i 60 giorni scadrebbero il 29, che però è domenica).

Prima di concludere, va ricordato che per identificare l’anno in cui si considera iniziata la nuova attività produttiva, deve farsi riferimento all’effettivo esercizio della stessa e non alla mera apertura della partita Iva. Pertanto, la comunicazione - da effettuare, si ribadisce, barrando la casella relativa al regime fiscale di vantaggio nella dichiarazione di variazione dati - è onere anche di coloro che, pur avendo aperto la partita Iva prima del 2012 (senza optare per uno specifico regime o anche optando per il regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo), iniziano di fatto a svolgere l’attività solo nel 2012.


Fonte: Agenzia Entrate

0 commenti:

 
Top