Sono legittime le presunzioni dell’Amministrazione finanziaria alla base dell’accertamento se il contribuente si limita a produrre quale prova contraria un prospetto contabile incassi/provvigioni redatto da lui stesso, nonché documenti affetti da carenze e incongruenze e giustificazioni generiche e meramente discorsive smentite dai fatti.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 12346 del 17 luglio.

Il caso
Contro un avviso di accertamento basato sui parametri, il ricorrente adiva la Commissione tributaria provinciale di Mantova, per violazione dell’articolo 3 della legge 549/1995 e dei decreti ministeriali 29/1/1996 e 27/3/1997, al fine di vederlo annullato. Secondo il contribuente, lo scostamento del dato statistico non avrebbe giustificato l’avviso di accertamento.
Il giudice accoglieva le doglianze del ricorrente, ma la Commissione tributaria regionale ribaltava la decisione a favore della tesi dell’Amministrazione finanziaria.

La pronuncia
Con l’ordinanza in esame, il giudice di legittimità ha confermato la sentenza di secondo grado (e condannato il ricorrente alla rifusione delle spese di lite) richiamando innanzitutto i principi già affermati dalla stessa Corte a sezioni unite (sentenza 26635/2009).
In base a tale pronuncia, infatti, la procedura di accertamento tributario in esame costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è predeterminata per legge dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standard (che la Corte considera semplici strumenti di ricostruzione per l’elaborazione statistica della normale redditività), ma nasce solo dopo che il contraddittorio si è attivato obbligatoriamente con il contribuente, pena la nullità dello stesso accertamento.
Nel corso del contraddittorio, infatti, il contribuente può provare l’esistenza di elementi che giustificano lo scostamento con i dati presuntivi applicati. Di contro, la motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo di tale scostamento, ma deve essere integrata dalle ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente.

E’ bene sottolineare, però, che l’esito di tale incontro non condiziona l’impugnabilità dell’accertamento e il contribuente può anche rimanere inerte di fronte all’invito dell’Amministrazione finanziaria, con la duplice conseguenza che la motivazione dell’accertamento potrà essere basata soltanto sull’applicazione di tali standard previsti dai parametri e il giudice potrà valutare, nel complesso del quadro probatorio, la mancata risposta a tale invito (Cassazione, ordinanza 15909/2010).

Entrando nel merito della questione, l’ordinanza della Suprema corte ha accolto i rilievi dell’ufficio affermando testualmente che è “esente da censure […] la decisione impugnata che, dopo avere rilevato la insufficienza probatoria del prospetto di incassi/provvigioni redatto dallo stesso contribuente, nonché incongruenze e carenze documentali […] e qualificato "generiche e meramente discorsive oltre che smentite dai fatti" le giustificazioni addotte[…], ha rigettato l'appello del contribuente affermando […] che il contribuente non ha fornito alcun convincente elemento di prova idoneo ad inficiare la portata presuntiva dei parametri”.

Considerazioni conclusive
In primo luogo, la pronuncia della Cassazione in esame riproduce con fermezza quanto già affermato dalla stessa Corte a sezioni unite nella sentenza n. 26635/2009, i cui dettami sono stati più volte fatti propri da numerosi giudici (Cassazione, ordinanze 10556/2012, 1864/2012, sentenze 1153/2012, 14027/2011, 13289/2011, 12786/2011, 12558/2010 e 4148/2009).

La particolarità dell’ordinanza in esame risiede nel fatto che i giudici non hanno ritenuto sufficiente ai fini probatori il prospetto incassi/provvigioni (tra l’altro, redatto dallo stesso contribuente), reputando altresì carente la restante documentazione prodotta.
Tale conclusione è conforme alla linea già seguita dai giudici di legittimità in altre occasioni: per tutte, si veda l’ordinanza 23156/2010, con la quale è stato ritenuto valido l’accertamento fiscale anche se le fatture emesse dal professionista e le ore di lavoro impiegate, desumibili dal registro delle presenze, dimostravano redditi inferiori a quelli imputati dai parametri.

In conclusione, affinché il contribuente possa superare le presunzioni fornite dall’ufficio, deve provare (Ctr Lazio 3/28/2006) l’esistenza di particolari condizioni che giustificano l’esclusione dell’azienda dall’ambito dei soggetti a cui applicare gli standard e dedurre rilievi specifici e incisivi a suo discarico (ad esempio, con la sentenza 19754/2010, la Cassazione ha affermato che il certificato che attesta l’intervento chirurgico non integra la prova contraria); nel caso di specie ciò non è avvenuto, pertanto l’avviso di accertamento in questione è legittimo.


Fonte: Agenzia Entrate

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