La procedura di accertamento tributario standardizzato, mediante applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dal mero scostamento del reddito dichiarato rispetto agli “standard” in sé considerati, dovendo i suddetti parametri standardizzati giocoforza essere personalizzati con riferimento ai dati relativi all’attività svolta dal contribuente, sulla scorta degli elementi forniti in concreto da quest’ultimo in esito al contraddittorio, che va attivato obbligatoriamente con il medesimo, a pena di nullità. Sul contribuente incombe l’onere di muovere rilievi specifici ai coefficienti parametrici applicati, nonché di provare - sia in sede amministrativa, che dinanzi al giudice tributario di merito - la sussistenza delle condizioni, anche con riferimento alla specifica realtà dell’attività economica esercitata, che giustifichino l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui è applicabile lo “standard” prescelto dall’amministrazione finanziaria (cfr, in tal senso, Cass. S.U. 26635/09, Cass. 4148/09, Cass. 12558/10).

Ordinanza n. 10556 del 25 giugno 2012 (udienza 18 aprile 2012)
Cassazione civile, sezione VI - 5 - Pres. Cicala Mario - Est. Valitutti Antonio
Accertamento – Parametri e studi di settore – Presunzioni semplici – Instaurazione del contraddittorio – Onere della prova a carico del contribuente

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