I professionisti in contabilità semplificata possono utilizzare il documento riepilogativo (di cui all’articolo 6 del Dpr 695/1996), non solo per annotare, ai fini Iva, le fatture attive e/o passive, se di importo inferiore a 300 euro, ma anche per rilevare, ai fini delle imposte dirette, le operazioni alle stesse sottostanti.
E’ questo il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 80/E del 24 luglio che estende, quindi, la semplificazione prevista in materia di Iva anche ai fini della registrazione degli incassi e dei pagamenti per la determinazione del reddito professionale.

Il provvedimento di prassi prende le mosse dall’articolo 3, comma 1, del Dpr 695/1996, ai sensi del quale le persone fisiche che esercitano arti e professioni e le società o associazioni fra artisti e professionisti (di cui alle lettere e ed f dell’articolo 13, Dpr 600/1973), se effettuano, sui registri Iva, separate annotazioni delle operazioni non soggette a registrazione ai fini di tale imposta, possono non tenere il registro cronologico di cui all’articolo 19, comma 1, del medesimo decreto n. 600 del 1973.

L’Agenzia richiama, quindi, il successivo articolo 6 del Dpr 695/1996, a norma del quale i soggetti passivi Iva hanno la possibilità di registrare le fatture attive e/o passive, se di importo inferiore a 300 euro, attraverso un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati:
i numeri delle fatture cui si riferisce
l’ammontare complessivo imponibile delle operazioni
l’ammontare dell’imposta distinto per aliquota applicata.

Nonostante l’articolo 3 del Dpr 695/1996 rinvii all’articolo 19 del Dpr 600/1973 – e, quindi, lasci presumere che sia necessario annotare distintamente, anche se nell’unico registro Iva, ogni operazione rilevante sia ai fini di tale imposta sia ai fini delle imposte dirette – la risoluzione chiarisce che è possibile avvalersi del documento riepilogativo anche per la registrazione degli incassi e dei pagamenti ai fini della determinazione del reddito professionale, qualora gli stessi vengano annotati in una sezione separata del registro Iva. E ciò in base alla considerazione che i contribuenti che già normalmente si avvalgono della semplificazione in parola sono tenuti a integrare la registrazione ai fini Iva solo con l’indicazione della data dell’incasso e/o del pagamento, ovvero degli importi fuori campo Iva.

Tuttavia, affinché il documento cumulativo possa essere annotato anche ai fini delle imposte sui redditi, la risoluzione precisa che le fatture emesse e/o ricevute, e nel medesimo documento riepilogate, devono essere state tutte saldate, utilizzando, come unica data associata al documento riepilogativo, quella dell’ultimo incasso e/o pagamento. La conseguenza è che, quindi, eventuali fatture emesse e/o ricevute nel periodo di riferimento, non saldate al momento della formazione e registrazione del documento riepilogativo, devono essere annotate separatamente anche se di importo inferiore a 300 euro.

L’ultima indicazione del documento di prassi prevede che le singole fatture, emesse e/o ricevute, devono essere conservate, unitamente al documento riepilogativo, per consentire all’Amministrazione finanziaria di espletare la propria attività di controllo.


Fonte: Agenzia Entrate

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