Le cessioni di beni, eseguite nei confronti di soggetti passivi Ue, con introduzione in un deposito Iva, sono effettuate senza il pagamento dell’imposta (non soggetta a Iva ex articolo 50-bis).
Infatti, i beni venduti al cessionario comunitario e introdotti in un deposito Iva non realizzano una cessione intracomunitaria non imponibile, per cui non deve essere compilato il modello Intra 1.
Sarà al momento dell'estrazione dei beni dal deposito, estrazione effettuata dal rappresentante fiscale del cessionario comunitario, che si applicherà il regime Iva in relazione alla destinazione dei beni.

Cessioni di beni - articolo 50-bis, comma 4, lettera d)
Le cessioni dei beni elencati nella Tabella A-bis del Dl 331/1993 (rame, stagno, alluminio, cereali, olive, semi e sementi, caffè non torrefatto, tè, cacao, zucchero greggio, gomma, lana, prodotti chimici, oli minerali, argento, ecc.) sono effettuate senza applicazione dell’Iva nei confronti di operatori extracomunitari senza partita Iva in uno Stato Ue, o di operatori nazionali, destinati a essere introdotti in un deposito Iva (articolo 50-bis: “le cessioni dei beni elencati nella tabella A-bis allegata al presente decreto, eseguite mediante introduzione in un deposito IVA, effettuate nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nella lettera c)”).
Si tratta di particolari tipologie di beni trattati alla Borsa merci, ossia merci che “passano di mano in mano” con vendite a catena senza essere fisicamente movimentate.

Cessioni di beni - articolo 50-bis, comma 4, lettera e)
Anche le cessioni di beni effettuate all’interno del deposito Iva, senza che gli stessi vengano estratti, sono effettuate senza pagamento dell'imposta.
La disposizione non è soggetta ad alcuna limitazione, per cui non rileva se i cedenti o i cessionari siano soggetti nazionali, comunitari o extracomunitari.
L’operazione all’interno del deposito prevede l’emissione di fattura da parte del cedente con indicazione del titolo di non assoggettamento a Iva (articolo 50-bis, comma 4, lettera e), decreto legge 331/1993); tale cessione incrementa il volume d'affari ma non crea plafond.

L’acquirente nazionale che acquista beni da soggetto estero che non si sia identificato direttamente né abbia nominato un rappresentate fiscale, deve emettere autofattura ai sensi dell'articolo 17, comma 3, Dpr 633/1972, senza applicazione dell'imposta, con l’indicazione del titolo di non assoggettamento.
Non vi è alcun obbligo per le operazioni intercorrenti tra soggetti esteri, senza rappresentante fiscale in Italia, anche se le stesse devono essere comunque comunicate, tramite dettagliata documentazione, al depositario.
Il depositario deve essere sempre in grado di poter seguire le transazioni intervenute, conservando copia delle fatture italiane o dei documenti esteri, che vanno annotati nel registro di cui all'articolo 50-bis comma 3.

Cessioni di beni - articolo 50-bis, comma 4, lettere f) e g)
Le lettere f) e g) del comma 4 dell'articolo 50-bis fanno riferimento alle operazioni di cessione intracomunitaria e all'esportazione di beni estratti da un deposito Iva.
Entrambe le cessioni risultano non imponibili (ai sensi dell'articolo 41 del Dl 331/1993, se intracomunitarie, ovvero ai sensi dell'articolo 8 del Dpr 633/1972, se cessioni all'esportazione) e, di conseguenza, le stesse concorrono alla formazione del plafond per gli esportatori abituali.
Tali operazioni di estrazione possono essere adempiute anche da un rappresentante "leggero“.
Ovviamente, se si tratta di cessione intracomunitaria, andrà compilato il modello Intra 1.

Prestazioni di servizi - articolo 50-bis, comma 4, lettera h)
Il beneficio fiscale della non applicazione dell’Iva si estende anche alle prestazioni di servizi in genere, comprese le operazioni di perfezionamento e le manipolazioni usuali relative a beni custoditi in un deposito Iva, anche se materialmente eseguite non nel deposito stesso ma nei locali limitrofi, sempreché, in tal caso, le suddette operazioni siano di durata non superiore a sessanta giorni.
Ai fini della lettera h) si parla di: prestazioni di servizi; operazioni di perfezionamento; manipolazioni usuali; locali limitrofi.

Ai sensi dell’articolo 3 del Dpr 633/1972, costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare di non fare e di permettere quale ne sia la fonte.

Sono operazioni di perfezionamento:
la lavorazione di merci, compresi montaggio, assemblaggio e adattamento ad altre merci
la trasformazione delle merci
la riparazione delle merci, compreso il riadattamento e la messa a punto
l’utilizzazione di talune merci, che non si trovano nei prodotti ottenuti dal perfezionamento, ma che consentono o facilitano l’ottenimento di tali prodotti, anche se queste merci scompaiono totalmente o parzialmente nel corso della loro utilizzazione.

Per manipolazioni usuali si intendono le operazioni intese a garantire la conservazione della merce, a migliorarne la presentazione o la qualità commerciale o a prepararne la distribuzione o la rivendita.

Per locali limitrofi si devono intendere gli spazi (locali, aree e recinti) che, pur essendo separati dal deposito Iva e non costituendo direttamente parte integrante del deposito vengano a trovarsi tuttavia, rispetto allo stesso, in un rapporto di funzionalità dovuto alla contiguità dei luoghi.

A differenza di quanto avviene in altri Stati europei, il legislatore nazionale non ha voluto porre limiti alla tipologia di prestazioni di servizi realizzabili nel regime del deposito Iva.
Sui beni giacenti in deposito sarà possibile effettuare qualsiasi tipo di prestazione di servizi (manipolazioni usuali, trasformazioni, intermediazioni eccetera) usufruendo sempre del non assoggettamento a Iva.
Le suddette operazioni, anche se non soggette a imposta, costituiscono comunque operazioni effettuate in campo Iva e, in quanto tali, seguono tutti gli adempimenti previsti dal Dpr n. 633/1972.

Trasferimento di beni - articolo 50-bis, comma 4, lettera i)
La lettera i), comma 4, dispone che beneficiano del regime di non applicazione dell'Iva anche i passaggi di beni all’interno di diversi depositi Iva.
La non applicazione dell’imposta è dovuta al fatto che non si è in presenza di una vera e propria estrazione e, pertanto, occorre solo un documento di passaggio, che andrà annotato dai due gestori nei registri di cui al comma 3 dell'articolo 50-bis.


Fonte: Agenzia Entrate

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