Secondo un orientamento consolidato in materia di esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA, in base alla disciplina dettata dagli artt. 4, comma 2, n. 1, e 19 dal DPR n. 633 del 1972 in ordine agli acquisti di beni e servizi e, in generale, alle operazioni passive - conformemente alla sesta direttiva CE del 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE – occorre accertare che ricorra il requisito dell’inerenza, vale a dire che il loro compimento sia in stretta connessione con l’attività esercitata (Cass. n. 7344 del 2011; n. 11765 del 2008). In particolare, l’art. 17, n. 7, della direttiva n. 388 del 1977 va interpretato nel senso che lo Stato membro non è autorizzato ad escludere le cessioni di alcuni beni dal regime delle detrazioni dell’IVA senza previa consultazione del comitato consultivo dell’IVA istituito dall’art. 29 della predetta direttiva.

Sentenza n. 11943 del 13 luglio 2012 (udienza 9 febbraio 2012)
Cassazione Civile, Sez. V – Pres. Pivetti Marco - Est. Iacobellis Marcello
Iva – Detrazione dell’imposta assolta – Inerenza dell’operazione rispetto all’attività esercitata – Disciplina comunitaria


Fonte: Agenzia Entrate

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