Gli allegati alla relazione presentata dal direttore dei lavori sono soggetti a imposta di bollo?

Il direttore dei lavori, a norma dell’articolo 65, comma 26, del Dpr n. 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia), entro il termine di sessanta giorni dall’ultimazione delle strutture, deve depositare presso l’ufficio del Genio civile una relazione, redatta in triplice copia. Tale relazione è soggetta all'imposta di bollo nella misura di 14,62 euro per ogni foglio, ai sensi dell'articolo 2 della tariffa allegata al Dpr n. 642/1972, in quanto si configura come una scrittura privata contenenti dichiarazioni unilaterali. In essa, infatti, viene dichiarato l’adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 del richiamato articolo 65.
L'articolo 2 della tariffa prevede, infatti, l'applicazione dell'imposta di bollo fin dall'origine nella misura di 14,62 euro per ogni foglio per le “scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova tra le parti che li hanno sottoscritti ...”.
L'imposta di bollo dovuta per le relazioni a strutture ultimate deve essere corrisposta sia per la copia che resta agli atti dell'ufficio del Genio civile, sia in relazione alla copia destinata a essere restituita all'istante, munita dell'attestazione di avvenuto deposito.
Come precisato nella risoluzione n. 139/2009 dell’Agenzia delle Entrate, i documenti allegati alle relazioni a strutture ultimate, sono, ai sensi dell'articolo 28 della stessa tariffa, soggetti all'imposta di bollo in caso d'uso per ogni foglio o esemplare relativamente a “tipi, disegni, modelli, piani, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori degli ingegneri, architetti, periti, geometri e misuratori ...” nella misura di 1 euro (ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del Dpr n. 642/1972, come modificato dall’articolo 1, comma 80, della legge n. 296/2006).


Fonte: Agenzia Entrate

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