Domanda
La nuova legge di riforma del mercato del lavoro introduce la possibilità di un contratto a tempo determinato acausale della durata massima di 12 mesi. Si deve però trattare del primo contratto a termine o della prima missione nell'ambito di un contratto di somministrazione, quindi non devono essere intercorsi con la stessa persona contratti a termine (o di somministrazione) precedenti. Dovrebbe però ritenersi possibile l'instaurazione di un contratto acausale con una persona che ha precedentemente svolto in azienda uno stage. E' una corretta interpretazione?

Risposta
Come indicato nel quesito, la L. n. 92/2012 prevede, all'art. 1, comma 9, lett. b), che dopo il comma 1 dell'art. 1 del D.Lgs. n. 368/2001 sia inserito il comma 1-bis, in base al quale "Il requisito di cui al comma 1", ossia la sussistenza di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo legittimanti l'apposizione del termine, "non è richiesto nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a dodici mesi, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nel caso di prima missione di un lavoratore nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato [...]".

La norma, dunque, consente, in caso di primo rapporto a tempo determinato con il lavoratore, la stipula di un contratto a tempo determinato acausale, o di un contratto di somministrazione a tempo determinato acausale, purché di durata non superiore a dodici mesi.

Alla luce del tenore letterale e della ratio

della norma, e in assenza per ora di diverse indicazioni, pare condivisibile l'interpretazione esposta nel quesito, secondo cui il ricorso a un contratto a tempo determinato acausale (o a un contratto di somministrazione a tempo determinato acausale) non è ammesso se siano già intercorsi tra le parti precedenti contratti a tempo determinato (o contratti di somministrazione a tempo indeterminato), mentre può ritenersi consentito nel caso in cui il lavoratore abbia in precedenza svolto in azienda uno stage.

Tale conclusione pare confermata anche dal fatto che la norma in esame parla di "primo rapporto a tempo determinato [...] fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore [...]", mentre lo stage non comporta la costituzione di un rapporto di lavoro (D.M. n. 142 del 25 marzo 1998).


Fonte: IPSOA

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