Il possesso di disponibilità finanziarie all’estero comporta l’obbligo di dichiararne la consistenza attraverso la compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi. L’omessa indicazione in dichiarazione comporta la presunzione di redditività prevista dall’articolo 12, comma 2, del DL n. 78 del 2009 applicabile ad annualità precedenti l’entrata in vigore, trattandosi di norma procedurale e non sostanziale. E’ irrilevante al riguardo che i documenti relativi alle disponibilità finanziarie estere siano acquisiti tramite un mero scambio di informazioni senza autorizzazione dell’Autorità giudiziaria: detta autorizzazione è richiesta (cfr. art. 33, comma terzo, DPR n. 600 del 1973) in presenza di procedimento penale, ma non è prevista per il procedimento tributario. Le informazioni sulle disponibilità finanziarie estere sono previste dalla normativa comunitaria (cfr. Direttiva n. 77/799/CE sullo scambio di informazioni tra Paesi membri dell’UE) oltreché – nel caso esaminato – dalla Convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni del 5 ottobre 1989, ratificata con legge n. 20 del 1992.


Fonte: Agenzia Entrate

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