Il patto di resa convenuto tra cedente e cessionario può essere considerato come “clausola risolutiva parziale”, ai sensi dell’articolo 26, secondo comma, del Dpr n. 633/1972, tra le cause che consentono di operare la variazione in diminuzione dell’imponibile senza limiti temporali?

L’articolo 26, secondo comma, del Dpr n. 633/1972, dispone che “se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli artt. 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili (...), il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'art. 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell’art. 25. Il cessionario o committente, che abbia già registrato l'operazione ai sensi di quest'ultimo articolo, deve in tal caso registrare la variazione a norma dell'art. 23 o dell'art. 24, salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa”.
La richiamata disposizione individua le ipotesi in cui è possibile variare in diminuzione l’imponibile e l’imposta senza limiti temporali. Tuttavia, al verificarsi di uno dei presupposti per potersi avvalere della facoltà di operare la variazione in diminuzione, il diritto alla detrazione deve essere esercitato, per effetto del combinato disposto del secondo comma dell’articolo 26 e dell’articolo 19 del Dpr n. 633/1972, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto medesimo (risoluzione 18 marzo 2002, n. 89/E; risoluzione 21 luglio 2008, n. 307/E; risoluzione 29 luglio 2008, n. 321/E; risoluzione 17 febbraio 2009, n. 42/E).


Fonte: Agenzia Entrate

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