Domanda
In un contratto di fornitura esclusiva della durata di cinque anni tra un'azienda italiana e un'azienda tedesca l'azienda cliente ha inserito una clausola con cui la società fornitrice, una società di capitali, al termine del contratto si impegna a offrirle in opzione l'acquisto dell'azienda stessa. Tale clausola non era stata compresa chiaramente da chi ha sottoscritto il contratto e attualmente ci si chiede se una pattuizione di questo genere in un contratto di fornitura possa essere ritenuta valida. Non vi sono particolari ulteriori regolamentazioni della previsione in oggetto.

Risposta
Il fatto che una clausola di questo tipo si trovi all'interno di un contratto di fornitura o di distribuzione non è di per sè un motivo per eccepirne l'invalidità.

Tuttavia la materia retaiva al trasferimento e alla cessione di una società di capitali comporta una serie di considerazioni che sono indipendenti dalla volontà del firmatario.

Immaginando che il soggetto firmatario possa essere un socio unico, si suppone che ai fini della validità della pattuizione abbia sottoscritto personalmente il documento.

Nel caso invece si tratti di una società con più soci, appare chiaro che la sottoscrizione di un solo socio o del legale rappresentante non può da sola obbligare gli altri soci a cui appartengono quote di capitale che essi non hanno mai pattuito di cedere.

Ne consegue che la mancata sottoscrizione del contratto da parte di tutti i soci non dovrebbe quindi comportare alcun obbligo di cessione dell'impresa per i soci non firmatari.

Venendo invece alla mancanza di modalità per il trasferimento, appare chiaro che qualora non vi sia alcun riferimento a valori e modalità di calcolo degli stessi la clausola in questione appare mancante di uno dei requisiti fondamentali per la sua validità, essendo il prezzo, determinato o determinabile, uno degli elementi costitutivi del contratto.


Fonte: IPSOA

0 commenti:

 
Top