Il regime di riservatezza sulle attività finanziarie rimpatriate viene meno, integralmente, quando nel conto segretato confluiscono denaro o altri asset non “scudati”.
E’ uno dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 29/E del 5 luglio, con cui l’Agenzia delle Entrate, in prossimità della prima chiamata alla cassa (16 luglio), fa il punto sull’imposta di bollo speciale annuale e sul prelievo straordinario, dovuti sulle attività finanziarie oggetto di emersione.

L’imposta speciale e l’una tantum sui prelievi 2011
Le attività finanziarie estere “rimpatriate”, fisicamente o giuridicamente, scontano, fino a quando rimangono riservate, un’imposta di bollo speciale annuale. Il tributo, introdotto dal decreto “salva Italia” (Dl 201/2011) a decorrere dal periodo d’imposta 2011, è dovuto nella misura del
10 per mille per il 2011
13,5 per mille per il 2012
4 per mille per gli anni successivi

Il decreto legge 201/2011 ha, inoltre, contestualmente previsto l’applicazione di un’imposta straordinaria del 10 per mille, sulle attività finanziarie rimpatriate che, nel periodo 1° gennaio 2011 - 6 dicembre 2011, sono state in tutto o in parte dismesse o prelevate, a qualsiasi titolo, in via definitiva dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione, acceso per completare la procedura di emersione.

Il costo della riservatezza
Come detto, il bollo speciale tocca a chi desidera mantenere riservate le attività finanziarie scudate. Una riservatezza che, specifica la circolare, può venir meno per tutta una serie di eventi. Alcuni dei quali svelano solo parte degli asset emersi, altri portano alla luce del Fisco l’intero rapporto/conto.

Procedendo con oArdine, il documento di prassi ricorda che - oltre all’espressa rinuncia resa dal contribuente all’intermediario (per iscritto e con data certa) o al trasferimento degli asset su un conto non segreto - il regime di riservatezza cessa di operare:
relativamente al denaro prelevato o alle attività finanziarie dismesse, quando le somme ricavate non riconfluiscono, direttamente o indirettamente (acquisto di altre attività), nel rapporto segretato
nel caso i redditi, di capitale o diversi di natura finanziaria derivanti dal denaro o dalle attività finanziarie rimpatriate, non siano assoggettati a tassazione definitiva da parte dell’intermediario depositario o da altri intermediari e sostituti d’imposta e confluiscano nel conto segretato.

E’ poi l’intero rapporto a perdere riservatezza, quando confluiscono sullo stesso denaro o attività finanziarie che non sono state oggetto della procedura di emersione. O, ancora, nei casi in cui il conto segretato sia “dato” in garanzia di finanziamenti concessi a terzi. Per finire con il decesso del contribuente (la riservatezza non si trasmette agli eredi) o con l’esibizione della dichiarazione riservata in seguito ad accessi, ispezioni, verifiche, avvisi di accertamento o di rettifica, atti di contestazione di violazioni tributarie, inviti e questionari.

Non costituiscono, al contrario, eventi che causano la perdita del regime di riservatezza:
le operazioni di riporto, pronti contro termine e prestito titoli
le movimentazioni in uscita per disposizioni di legge o per contratto (fra cui, proprio il pagamento del Bollo).

Pro rata temporis per il Bollo speciale
Il Bollo speciale è dovuto in rapporto al periodo, nel corso dell’anno, in cui le attività finanziarie fruiscono della riservatezza. Il criterio è, cioè, quello del pro rata temporis. Questo l’esempio di calcolo riportato nella circolare:
"Si ipotizzi che al 1° gennaio 2012 il contribuente detenga in regime di segretazione attività finanziarie pari ad un valore di euro 1.000 e che nel corso del medesimo periodo d’imposta (in data 4 aprile e 17 ottobre) lo stesso contribuente effettui due distinte operazioni che determinano il parziale venir meno di tale regime".


Bollo speciale e imposta straordinaria “ereditabile”
Chiamato a sopportare il prelievo è chi, ovviamente, ha usufruito della procedura di emersione delle attività detenute all’estero in violazione del “monitoraggio fiscale”. Tuttavia i tributi (bollo speciale e imposta straordinaria) possono essere applicati nei confronti degli eredi, nelle ipotesi di “mancanza” del soggetto passivo. Il riferimento è, ad esempio, al caso del contribuente, che ha usufruito del regime della riservatezza nel periodo tra il 1° gennaio e il 6 dicembre 2011, deceduto successivamente a tale data: agli eredi spetterà onorare l’imposta di bollo speciale annuale.


Il versamento
L’imposta di bollo speciale (determinata al netto di quella sulle comunicazioni, relative sia a conti correnti e libretti di risparmio sia ai prodotti finanziari, anche non soggetti a obbligo di deposito) e quella straordinaria sui prelievi sono calcolate sull’ammontare delle somme di denaro e sul valore di mercato delle attività finanziarieA o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso, al 6 dicembre 2011, al 31 dicembre di ciascun anno, ovvero alla data del prelievo. Per le attività finanziarie che non presentino né un valore nominale né un valore di rimborso, il riferimento è il valore di acquisto.

Gli intermediari trattengono direttamente il tributo dal conto segretato o da altri rapporti comunque riconducibili al contribuente che ha fruito dello scudo, anche non segretati. Contribuente che è chiamato, in ultima istanza, a fornire la necessaria provvista in caso di incapienza dei propri conti.

L’inapplicabilità del tributo, per mancanza di fondi, va segnalata, dagli intermediari, nel modello 770 ordinario, a decorrere da quello relativo al periodo d’imposta 2012 (modello 770/2013).
Il recupero avverrà mediante iscrizione a ruolo. In tal caso, è iscritta a ruolo, oltre all’imposta e ai relativi interessi, la sanzione pari all’importo non versato.


Fonte: Agenzia Entrate


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