Con l’ordinanza n. 14791 del 4 settembre scorso la Cassazione, confermando l’orientamento culminato con la sentenza delle Sezioni unite 11722/2010, conforme alla posizione in precedenza espressa dall’Agenzia delle Entrate con circolare 16/E del 16 marzo 2008, ha ribadito che l’indicazione del responsabile del procedimento negli atti dell’Amministrazione finanziaria non è richiesta dall’articolo 7 della legge n. 212/2000 a pena di nullità: tale sanzione, introdotta dall’articolo 36, comma 4-ter del Dl 248/2007, riguarda, per espressa previsione normativa, esclusivamente le cartelle relative a ruoli consegnati all’agente della riscossione successivamente al 1° giugno del 2008.

La vicenda processuale
La Ctr Puglia, ribaltando la sentenza 231/11/08 della Ctp di Bari, accoglieva il ricorso del contribuente contro una cartella di pagamento per Irpef e Irap relativa al periodo d’imposta 2004: la Corte, infatti, riteneva che le cartelle prive di indicazioni in merito al responsabile del procedimento, emesse in relazione a ruoli consegnati ante 1/6/2008, fossero annullabili.
Contro tale pronuncia proponeva ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidandolo a cinque motivi. In particolare, con il primo, veniva contestata la violazione e falsa applicazione dell'articolo 36 comma 4-ter del Dl 248/2007 in relazione all'articolo 360 n. 3, codice procedura civile, laddove la Ctr aveva annullato la cartella oggetto di giudizio in quanto priva di indicazione del responsabile del procedimento.

La pronuncia della Cassazione
La Cassazione, con l’ordinanza in commento, che conferma un orientamento ormai consolidato, inaugurato con la sentenza n. 11722/2010 e comprovato da successive pronunce (8661/2011, 8613/2011, 3537/2011 e 25435/2010), ha accolto il ricorso dell’Agenzia, cassando la sentenza della Ctr rinviando la controversia ad altra sezione della stessa per l’applicazione del sancito principio di diritto nonché per la regolamentazione delle spese di lite.
La Suprema corte ha considerato fondata la censura della ricorrente, affermando che la sanzione della nullità della cartella di pagamento per mancata indicazione del responsabile del procedimento, introdotta dal Dl 248/2007 recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria”, si applica solamente alle cartelle relative a ruoli consegnati all’agente della riscossione a partire dal 1° giugno 2008. L’obbligo di rendere edotti i contribuenti sulle figure dei responsabili del procedimento di iscrizione a ruolo (di pertinenza dell’ente creditore) e di formazione e notificazione della conseguente cartella (ad opera dell’agente della riscossione) non è, infatti, previsto a pena di nullità ad opera dell’articolo 7, comma 2, lett. a), dello Statuto del contribuente, essendo stato introdotto, con la decorrenza prima specificata, solamente col decreto legge di cui sopra. La fondatezza di tale motivo di ricorso ha reso inutile la trattazione delle altre censure, che la Corte ha considerato assorbite.

 Ulteriori considerazioni
L’articolo 7, comma 2, lett. a) della legge 212/2000 prevede che “Gli atti dell’amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono indicare l’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento”. Con tale disposizione il legislatore ha introdotto, nella materia tributaria, una disciplina conforme ai principi sanciti dalla legge 241/1990 in tema di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti. Pertanto, salva la specificità della materia tributaria e salve alcune disposizioni della legge de qua (in particolare quelle relative alla partecipazione e all’accesso ai documenti) espressamente inapplicabili ai procedimenti tributari, occorre fare riferimento a queste ultime disposizioni e alle interpretazioni che di esse ha dato la giurisprudenza per trarne principi applicabili anche alla materia tributaria.

L’articolo 5, in particolare, detta dei criteri che permettono di individuare in ogni circostanza la figura del responsabile del procedimento: qualora non vi provveda il dirigente con apposita designazione “è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto all’unità organizzativa” competente per il procedimento. La giurisprudenza amministrativa ha adottato un’interpretazione estensiva di tale regola “suppletiva”, stabilendo che l’identificazione ex lege del responsabile vale sia nei casi di mancata designazione che in quelli di mancata comunicazione ai soggetti interessati. Per questo motivo, qualora il responsabile non sia stato individuato negli atti comunicati ai destinatari, per i cittadini/contribuenti deve intendersi il preposto all’unità organizzativa competente, desumibile dal contenuto complessivo dell’atto (ad esempio dalla sottoscrizione). La giurisprudenza, sia del Consiglio di Stato che della Cassazione, nell’interpretare tale disposizione, si è espressa nel senso che la mancanza di tale elemento non configura un vizio di invalidità del provvedimento, ma una mera irregolarità “alla quale è possibile supplire considerando responsabile del procedimento il funzionario preposto all’unità organizzativa competente”(Consiglio di Stato 974/2006, Cassazione 22197/2004).
In questo contesto è intervenuto l’articolo 36, comma 4-ter, del Dl 248/2007, in base al quale “La cartella di pagamento di cui all’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, contiene, altresi', a pena di nullita', l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008. La mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non e' causa di nullita' delle stesse”.
Con la circolare n. 16/E del 2008 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che “La nuova disposizione conferma indirettamente che prima della sua entrata in vigore l’irregolarità di cui si tratta non comportava la nullità della cartella di pagamento”.
Tale interpretazione è stata condivisa dalla giurisprudenza di legittimità; in particolare le Sezioni unite della Cassazione, con sentenza 11722/2010 hanno ribadito che “E’ pur vero che l’art. 7 L. n. 212 del 2000 prevede che sia indicato il responsabile del procedimento, ma siffatto adempimento non è sanzionato da nullità, come lo sono, invece, altri adempimenti previsti dal medesimo Statuto del contribuente…La legge n. 212 del 2000, peraltro, non precisa gli effetti della violazione dell’obbligo indicato: essa, in particolare, a differenza di quanto fa con riferimento ad altre disposizioni, non commina la nullità per la violazione della disposizione indicata”…Deve, pertanto, escludersi che, anteriormente all’emanazione della disposizione impugnata, alla mancata indicazione del responsabile del procedimento conseguisse la nullità della cartella di pagamento”.

La Corte costituzionale ha in seguito salvato la nuova disposizione, dichiarando la manifesta inammissibilità o infondatezza delle questioni sollevate (si vedano ad esempio le sentenze 349/2010 e 13/2010), precisando che essa non ha effetti retroattivi ma dispone solo per il futuro.
La pronuncia in commento, dunque, non fa altro che allinearsi a tale consolidato orientamento di prassi e giurisprudenza: non è casuale quindi l’adozione di una motivazione stringata che rinvia all’autorevole precedente a Sezioni unite.


Fonte: Agenzia Entrate

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