Con la risoluzione n. 131/E del 27 dicembre, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti interpretativi in ordine alle modalità di utilizzazione dell'ulteriore plafond di deducibilità di 2.852,29 euro annui che l'articolo 8, comma 6, del Dlgs n. 252/2005 riconosce in favore dei lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 (data di entrata in vigore del Dlgs 252/2005), per i contributi versati alle forme di previdenza complementare, in aggiunta all'ordinario limite annuo di deducibilità di euro 5.164.57.

In particolare, la norma prevede che "Ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto e, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui".

La disposizione, evidentemente, risponde alla logica di favorire i lavoratori di prima occupazione che, nei primi anni lavorativi, conseguono un reddito più basso e, di conseguenza, hanno minore capacità di "investire" nella previdenza complementare.
Pertanto, il legislatore tributario consente loro, qualora abbiano versato contributi nei primi cinque anni di partecipazione per importi inferiori all'ordinario limite annuo di deducibilità di 5.164,57 euro, di conservare la capienza residua delle deduzioni annuali di cui non si sono avvalsi e di utilizzare il plafond così accumulato nei venti anni successivi, sino a concorrenza dell'ammontare che corrisponde alla differenza positiva fra l'importo di 25.822,85 euro (5.164,57 x 5) e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche.

Per quanto riguarda le modalità di utilizzazione di tale ulteriore plafond, poiché non è indifferente ai fini del rendimento pensionistico l'anno in cui è effettuato il versamento, appare aderente alla ratio della disposizione in esame consentire di impiegare il "monte" accumulato, fino a completo esaurimento, a partire dal 6° anno, nel limite massimo consentito di 7.746,86 euro (2.852,29 + 5.164,57), tutte le volte in cui siano versati contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro. La disposizione, del resto, non prevede alcun obbligo di ripartizione in quote costanti del "monte" non dedotto, né alcuna conseguenza in caso di mancato utilizzo di detto "monte" in un dato anno.

Esemplificando, se un lavoratore di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 ha versato, dal 2007 al 2011, contributi di previdenza complementare per complessivi 15.822,85 euro, questo lavoratore, a partire dal 2012 e fino al 2031, potrà utilizzare in deduzione dal proprio reddito complessivo un ulteriore "bonus" di 10.000 euro (pari alla differenza tra 25.822,85 e 15.822,85 euro) in aggiunta all'ordinario limite annuo di deducibilità, pari a 5.164,57 euro, per un importo massimo annuo di 7.746,86 euro.


Fonte: Agenzia Entrate

0 commenti:

 
Top