Secondo il consolidato indirizzo della Corte di cassazione, l’Irap non è dovuta da parte degli esercenti arti e professioni soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito della autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al Giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile della organizzazione e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità od interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio della attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. I medici convenzionati con il Ssn non sono soggetti al tributo qualora si avvalgano di mezzi e strumenti che non eccedono il minimo indispensabile per lo svolgimento della professione, in conformità all’accordo collettivo nazionale recepito con Dpr n. 270 del 2000. Tuttavia, alla stregua di altrettanto consolidato principio giurisprudenziale, l’ausilio non occasionale di lavoro altrui, ivi comprese le mansioni di segreteria, costituisce “autonoma organizzazione” e comporta il pagamento del tributo.

Ordinanza n. 29128 del 28 dicembre 2011 (udienza 22 novembre 2011)
Cassazione Civile, sezione V - Pres. Parmeggiani Carlo - Est. Cosentino Antonello
IRAP – Esercenti arti e professioni – Autonoma organizzazione – Medici convenzionati con SSN – Impiego di lavoro altrui – Sussiste

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