volevo sapere cosa succede al mio TFR maturato in 30 anni di lavoro (circa 50.000 euro) presso la stessa Azienda in questi casi:
1) fallimento
2) liquidazione volontaria
3) oppure senza dichiarare fallimento o chiudere, l'Azienda vende il proprio fabbricato per estinguere debiti con le banche
(per evitare che si rivalgano sui beni del proprietario che ha dato in fideiussione la casa dove abita)

Premetto che sono in CIGS deroga a 8 ore di lavoro da 3 anni e nche per quest'anno verrà confermata, il mio datore di lavoro non mi
paga da 6 mesi, l'INPS è in forte ritardo.

Ho 56 anni e la possibilità di andare in pensione si è molto allontanata.... vorrei sapere se per le aziende che assumono ultracinquantenni
in CIGS ci sono detrazioni e incentivi.

1 commenti:

Tortelotti Fabrizio ha detto... 22/1/12 13:31

Salve
Il Fondo di Garanzia istituito con Legge 29 maggio 1982, n. 297 presso l'INPS e gestito dall'Istituto medesimo ha la funzione di assicurare ai lavoratori, nel caso di insolvenza del datore di lavoro, ossia di fallimento o di soggezione ad altra procedura concorsuale, l’ effettiva soddisfazione effettiva dei propri crediti di lavori, tra i quali deve essere contemplato anche il trattamento di fine rapporto.
Si puà attivare anche in caso fi liquidazione ordinaria se il datore di lavoro non è adempiente.
Diverso è il caso 3 in cui occorrerebbe capire se poi l'attività viene o meno continuata

Per le aziende che assumono lavoratori in CIGS il beneficio consiste nel versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per
gli apprendisti per un periodo di 12 mesi, pari al 10% della retribuzione lorda.
Inoltre le spetta un contributo pari al 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore per una
durata di 9 mesi, elevata a 21 mesi per i lavoratori di età superiore a 50 anni e a 33 mesi per le
aree depresse e per il mezzogiorno

 
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