La nuova tassa di stazionamento delle imbarcazioni è dovuta anche se le unità sono ancorate in acque in concessione a stabilimenti balneari?

Le imbarcazioni da diporto sono tutte le costruzioni destinate alla navigazione da diporto che hanno una lunghezza dello scafo compresa fra 10,01 e 24 metri. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 16, commi 2-10 e 15-ter del Dl 201/2011, dal 1° maggio di quest’anno le imbarcazioni per uso diportistico che stazionano in porti marittimi nazionali, navigano o sono ancorate in acque pubbliche, anche se in concessione a privati, sono soggette al pagamento della tassa annuale di stazionamento, calcolata per ogni giorno, o frazione di esso, in base alla lunghezza dello scafo. La modalità di misurazione della lunghezza delle unità da diporto è quella “standard armonizzata” secondo la norma Uni En Iso 8666 ed è quella indicata incontrovertibilmente sui certificati di marcatura Ce, sulle dichiarazioni di conformità e sui manuali del proprietario.
Sono tenuti al pagamento della tassa sulle unità da diporto i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio o gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria.
La tassa di stazionamento è ridotta dopo 5, 10 e 15 anni dalla data di costruzione dell’unità da diporto, rispettivamente, del 15%, del 30% e del 45% ed è ridotta alla metà per le unità con scafo di lunghezza fino a 12 metri, utilizzate esclusivamente dai proprietari residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei Comuni ubicati nelle isole minori e nella Laguna di Venezia, nonché per le unità a vela con motore ausiliario.
La tassa di stazionamento non è dovuta per le imbarcazioni nuove dotate di targa di prova, nella disponibilità a qualsiasi titolo del cantiere costruttore, manutentore o del distributore, nonché per quelle usate e ritirate dai medesimi cantieri o distributori con mandato di vendita, nelle more del perfezionamento dell’atto di transazione.


Fonte: Agenzia Entrate

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