Va ribadito il principio affermato da questa Corte secondo cui, ai fini dell'assolvimento dell'imposta di registro, il verbale di conciliazione riguardante una controversia tra privati non è equiparabile alle sentenze, ma va soggetto all'imposta dovuta in base al contenuto dell'accordo in esso recepito. Ne consegue che se, in sede giudiziale, le parti raggiungono un accordo costitutivo, modificativo od estintivo di diritti, il suddetto verbale costituirà il presupposto d'imposta, e ad esso occorrerà fare riferimento per quanto concerne la misura dell'imposta dovuta ed i termini di pagamento. Se, invece, il verbale di conciliazione si limita a recepire il contenuto di un accordo già raggiunto in precedenza tra le parti, sarà quest'ultimo atto a costituire il presupposto d'imposta quanto a misura e termini di pagamento (Cassazione n. 5480 del 2008).


Fonte: Agenzia Entrate

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