Entro quale termine si prescrive il diritto alla riscossione delle sanzioni tributarie? La definizione agevolata impedisce l’irrogazione delle sanzioni accessorie?

Il diritto alla riscossione delle sanzioni tributarie si prescrive in cinque anni (articolo 20 del Dlgs n. 472/1997). L’atto di contestazione (notificato dall’ufficio con l’indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri che ritiene di seguire per la determinazione delle sanzioni e della loro entità, nonché dei minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni) ovvero l’atto di irrogazione devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l’accertamento dei singoli tributi.
L’atto di contestazione deve contenere l’invito al pagamento delle somme dovute nel termine previsto per la proposizione del ricorso, con l’indicazione dei benefici previsti se il contribuente accetta la definizione agevolata, nonché l’invito a produrre nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l’indicazione dell’organo al quale proporre l’impugnazione immediata.
In caso di atti di irrogazione delle sanzioni notificati dopo la data di entrata in vigore del decreto n. 98/2011 (6 luglio 2011) e in caso di provvedimenti notificati prima di tale data (per i quali risultavano pendenti i termini per la proposizione del ricorso), il trasgressore e gli obbligati in solido possono, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, definire la controversia con il pagamento di un importo pari a un terzo della sanzione indicata e, comunque, non inferiore a un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.
La definizione agevolata ha il vantaggio di impedire l’irrogazione delle sanzioni accessorie. Se non addivengono a definizione agevolata, il trasgressore e i soggetti obbligati in solido possono, entro lo stesso termine, produrre deduzioni difensive.
In mancanza, l’atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi dell’articolo 18 del Dlgs n. 472/1972.
L’impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento.
L’impugnazione immediata non è ammessa e, se proposta, diviene improcedibile qualora vengano presentate deduzioni difensive in ordine alla contestazione. Quando sono state proposte deduzioni, l’ufficio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime. Tuttavia, se il provvedimento non viene notificato entro centoventi giorni, cessa di diritto l’efficacia delle misure cautelari concesse ai sensi dell’articolo 22 del Dlgs n. 472/1972.


Fonte: Agenzia Entrate

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