Due mesi fa, la rubrica “Bilancio e contabilità” ospitava un doppio intervento (Principi contabili nazionali. In lavorazione l’upgrade 1 e 2) dedicato alle fasi aggiornamento dei principi contabili nazionali (Pcn). Il work plan 2011/2012, programmato dall’Organismo italiano di contabilità (Oic), prevedeva quale finestra temporale della “fase 1”, dedicata al rilascio delle bozze dei principi 15, 16, 18, 19, 20 e 29, il quarto trimestre 2011. Rispettando la tempistica prevista, venerdì 23 dicembre 2011, l’Oic ha pubblicato in bozza questo primo set di principi contabili.

Per precisione, sono state presentate le seguenti bozze:
OIC 16 – Le immobilizzazioni materiali
OIC 18 – Ratei e risconti
OIC 19 – I fondi per rischi ed oneri – Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
OIC 19 – I debiti
OIC 29 – Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzioni di errori, eventi e operazioni straordinari, fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio.

A colpo d’occhio, la prima novità dei redigendi Pcn riguarda il loro layout. Infatti, come evidenziato dall’Oic nella lettera di accompagnamento delle bozze, si è inteso migliorarne la struttura al fine di rendere più semplice la lettura e facilitare nel contempo gli aggiornamenti e le integrazioni che in futuro si renderanno necessari. In particolare, il nuovo format utilizzato è simile a quello più diffuso a livello internazionale (cfr. Ias/Ifrs, e.g. Regolamento (Ce) n. 1725/2003).
Infatti, lo schema, che in un prossimo futuro caratterizzerà l’organizzazione contenutistica dei nuovi Pcn, sarà costituito da paragrafi suddivisi nelle sezioni dedicate ai seguenti aspetti:
- “finalità del principio”
- “ambito di applicazione”
- principali “definizioni”
- “classificazione”
- “rilevazioni iniziali”
- “valutazione e rilevazioni successive”
- eventuali sezioni contenenti “fattispecie particolari”
- informazioni da produrre in “nota integrativa”
- “appendici” contenenti i riferimenti normativi.

Per esplicita ammissione, nelle intenzioni dell’Oic vi è stata quella di utilizzare un format maggiormente focalizzato sui profili prettamente contabili, ponendo particolare attenzione alla chiarezza espositiva e all’omogeneità dell’intero corpus di principi contabili.

Altra novità di rilievo delle bozze è quella di aver introdotto un “abstract” contenente i cambiamenti più rilevanti apportati rispetto al testo attualmente in vigore. Tale innovazione, tesa anche a facilitare l’analisi dei documenti e stimolare le osservazioni, è composta da un documento descrittivo di cui si evidenzia il passaggio maggiormente significativo per ogni singola bozza:

OIC 16 – Le immobilizzazioni materiali Sono riformulate le disposizioni in materia di svalutazione durevole, fornendo precisazioni in merito alla nozione di valore di mercato e ai metodi utilizzabili per il calcolo del valore d’uso. (Perdite durevoli di valore e riprese di valore § 83 e segg.)
OIC 18 – Ratei e risconti La disciplina in merito alla realizzabilità/recuperabilità dei ratei e dei risconti pluriennali iscritti in precedenti esercizi è rivista, fornendo, in particolare, chiarimenti sulla rilevazione in bilancio delle rettifiche di valore. (Valutazione e rilevazioni successive § 27 e segg.)
OIC 19 – I fondi per rischi ed oneri – Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato Si elimina il riferimento contenuto nell’attuale principio che ammette l’attualizzazione dei fondi per oneri al fine di tener conto del fenomeno inflattivo. È in corso una riflessione sull’ammissibilità sul piano giuridico del fenomeno dell’attualizzazione. (Fondi manutenzione ciclica § 91)
OIC 19 – I debiti Con riferimento ai debiti commerciali sono introdotti ulteriori riferimenti circa la disciplina dello scorporo degli interessi passivi. (Scorporo di interessi passivi impliciti § 80 e segg.)
OIC 29 – Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzioni di errori, eventi e operazioni straordinari, fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio. La disciplina della determinazione degli effetti del cambiamento di principio è riformulata in maniera più puntuale limitando l’applicazione del metodo prospettico a specifici casi. (Cambiamenti di principi contabili § 10 e segg.)


Fonte: Agenzia Entrate

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