Via libera al pagamento del contributo di solidarietà del 3% sui redditi che superano i 300.000 euro. L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 4/E del 9 gennaio 2012, ha infatti istituito i codici tributo “1618” e “145E”, da indicare, rispettivamente nel modello F24 e F24EP, per il versamento di tale contributo. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, il sostituto d'imposta deve effettuare i calcoli e trattenere il contributo, in un'unica soluzione, in occasione del conguaglio di fine anno, versandolo poi all'erario nei termini e con le modalità previste per le ritenute.


Fonte: Il Sole 24 Ore

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