Quali sono gli adempimenti dai quali sono esonerati i contribuenti che si avvalgono del nuovo regime contabile agevolato?

Come precisato dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2011, i contribuenti “minimi” che si avvalgono, dal 1° gennaio 2012, del regime contabile agevolato sono esonerati dai seguenti obblighi:
- registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, dell’Irap e dell’Iva
- tenuta del registro dei beni ammortizzabili qualora, a seguito di richiesta dell’Amministrazione finanziaria, forniscano, ordinati in forma sistematica, gli stessi dati in esso previsti
- liquidazioni e versamenti periodici Iva
- versamento dell’acconto annuale Iva
- presentazione della dichiarazione Irap e versamento della relativa imposta.

Questi contribuenti sono, invece, obbligati ai seguenti adempimenti:
conservazione dei documenti ricevuti ed emessi ai sensi dell’articolo 22 del Dpr n. 600/1973
fatturazione e certificazione dei corrispettivi, qualora non ricorrano le specifiche condizioni di esonero
comunicazione annuale dei dati Iva, qualora il volume d’affari sia uguale o superiore a 25.822,84 euro
presentazione delle dichiarazioni Unico e Iva
versamento annuale dell’Iva
versamento dell’acconto e del saldo dell’Irpef
versamento dell’acconto e del saldo delle addizionali comunale e regionale all’Irpef
adempimenti dei sostituti d’imposta in materia di ritenute sui redditi di lavoro autonomo e per le operazioni di liquidazione
comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini Iva (“spesometro”)
comunicazione dei dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi black list.


Fonte: Agenzia Entrate

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