L’esenzione dall’imposta di registro o di successione sugli atti inter vivos o mortis causa non comporta anche quella dai tributi dovuti per la trascrizione degli atti di trasferimento. Questi ultimi, infatti, saranno comunque stabiliti in base alle regole previste per la determinazione dell’imponibile delle imposte di registro o di successione, a prescindere dall’eventuale esenzione accordata su tali imposte.
Questo, in sintesi, il contenuto della sentenza della Corte di cassazione, la 27192 del 16 dicembre 2011, che ha dato ragione alla tesi sostenuta dall’Amministrazione finanziaria in ordine alla debenza delle imposte ipotecarie e catastali sulla trascrizione del trasferimento di alcuni beni culturali.

La vicenda processuale è sorta a seguito del ricorso avverso il silenzio rifiuto da parte dell’Agenzia delle Entrate su una richiesta di rimborso di imposte ipocatastali. In pratica, il contribuente, dopo aver pagato le citate imposte su dei beni ricevuti in eredità e vincolati ai sensi della legge 1089/1939, ne chiedeva il rimborso sulla scorta del collegamento esistente tra gli articoli 2 del Dlgs 347/1990 e 13 del Dlgs 346/1990 (Tus).
La problematica ha avuto a oggetto la corretta interpretazione da dare ai citati articoli in connessione tra loro.

L’articolo 2, comma 1, del Dlgs 347/1990 prevede che l’imposta proporzionale (sia per le trascrizioni sia per le volture, alla luce del rimando effettuato dall’articolo 10 del medesimo decreto) dovuta sulle trascrizioni è commisurata alla base imponibile determinata ai fini dell’imposta di registro o di quella sulle successioni e donazioni. Mentre il comma 2 prescrive che, se l’atto o la successione è esente dall’imposta di registro o dall’imposta sulle successioni e donazioni o vi è soggetto in misura fissa, la base imponibile è determinata secondo le disposizioni relative a tali imposte.
L’articolo 13, comma 1, del Tus stabilisce, invece, che i beni culturali, di cui agli articoli 1, 2 e 5 della legge 1089/1939, e all’articolo 36 del Dpr 1409/1963, siano esclusi dall’attivo ereditario, se sono sottoposti al vincolo ivi previsto anteriormente all’apertura della successione e sono stati assolti i conseguenti obblighi di conservazione e protezione.

Ad avviso della Commissione tributaria regionale – che aveva fatto propri i rilievi del contribuente – i beni di interesse storico/artistico, di cui al citato articolo 13, in quanto esclusi dall’imponibile dell’imposta di successione, sarebbero esenti anche dall’imposta ipotecaria e catastale sui trasferimenti a causa di morte.

La Cassazione, invece, a seguito del ricorso interposto dall’Amministrazione finanziaria, ha ribaltato il verdetto dei giudici di merito sulla scorta del consolidato orientamento sul tema.
E’ stato ribadito, infatti, a più riprese (cfr Cassazione civile 8977/2007 e 5766/2010) dai supremi giudici che, in tema di agevolazioni tributarie, l’esenzione dei beni culturali dall’imposta sulle successioni non si trasmette anche alle imposte ipotecaria e catastale. Ciò in quanto il fondamento dei tributi in questione e le ragioni dell’esenzione sono profondamente differenti.

Infatti, sebbene l’articolo 2 (e 10, per il rimando a questo effettuato) del Dlgs 347/1990 individua la base imponibile dell’imposta ipotecaria e catastale mediante rinvio alla disciplina dell’imposta di registro o dell’imposta sulle successioni, l’articolo 2, comma 2, sopra richiamato, “mostra di voler assoggettare comunque a tassazione il trasferimento (inter vivos o mortis causa) dei beni, facendo alternativo ricorso, in ipotesi di esenzione da una delle imposte parametro (o di sua determinazione in misura fissa), al valore virtuale che i beni vengono ad assumere nell'ambito dell'imposta parametro, indipendentemente dall'esenzione o dalla sua determinazione in maniera fissa” (Cassazione 8977/2007).

Di conseguenza, la Corte, nella sentenza in esame, ha confermato il principio per cui l’esenzione dall’imposta di registro o sulle successioni non comporta anche quella sulla trascrizione degli atti di trasferimento, che si determina in base alle regole stabilite, rispettivamente, per la determinazione dell’imponibile delle imposte di registro o di successione. Tanto a prescindere dall’inapplicabilità di queste ultime imposte al caso di specie.
Ciò, perché l’articolo 13 del Tus disciplina l’imposta sulle successioni e donazioni e non anche la materia delle imposte ipotecarie e catastali, regolata dal Dlgs 347/1990. Quest’ultimo, infatti, richiama non le esenzioni, ma le regole di determinazione dell’imponibile stabilite dal Tus.


Fonte: Agenzia Entrate

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