Domanda
All'interno delle condizioni di pagamento che siamo soliti concordare con compratori esteri, vi è sempre la previsione che una percentuale (che varia dal 30 al 45%) venga pagata dal compratore tramite bonifico bancario anticipato rispetto alla spedizione della merce, contro rilascio, da parte della nostra banca, di apposita garanzia (Advance Payment Guarantee) non operativa fintantochè l'accredito del bonifico anticipato non venga effettuato. Recentemente, a causa di problemi finanziari di un compratore, sopraggiunti a seguito della firma di un contratto, non abbiamo ancora ricevuto la porzione di pagamento anticipato e, sebbene in forma non operativa, l'Advance Payment Guarantee è stata, comunque, già emessa. In tale frangente noi continuiamo a pagare le commissioni alla nostra banca (banca garante), e, a causa dell'autonomia che caratterizza la garanzia, nulle sono state le nostre richieste alla banca di scaricare la medesima. Il risultato è che per l'estinzione della garanzia dobbiamo attendere che maturi la data di scadenza, oppure che l'ordinante (con cui non riusciamo a metterci in contatto) rilasci apposita lettera di manleva con la quale dichiari di voler annullare la garanzia, sollevando la banca garante da qualsiasi responsabilità. Al fine di evitare tali problematiche in futuro, in previsione che si verifichi una situazione simile a quella esposta, esiste una qualche condizione/clausola da poter inserire all'interno della garanzia per poterla scaricare prima della sua scadenza o della presentazione, da parte del beneficiario/compratore, di propria lettera di manleva?

Risposta
Al fine di evitare di dover pagare commissioni per una Advance Payment Guarantee di nessuna utilità, in quanto il pagamento anticipato cui la stessa si riferisce non viene accreditato, all'interno della garanzia potrebbe essere previsto che il bonifico bancario anticipato da accreditare sul Vostro conto corrente, cui la garanzia si riferisce, dovrà essere effettuato:
-entro xx giorni dalla data di emissione della stessa garanzia, oppure;
-entro una data precisa
precisando, inoltre, che qualora il bonifico bancario anticipato non verrà effettuato entro il periodo indicato/la data indicata, la garanzia scadrà.
Praticamente, nel testo della garanzia di restituzione dell'importo pagato in anticipo viene prevista una condizione che permette di far scadere la medesima al verificarsi di un evento, e non quando matura la data di scadenza della garanzia. L'evento che dovrà verificarsi è quello del non ricevimento della somma concordata entro una data predeterminata nel testo della garanzia. Senza questa condizione, è evidente che la banca garante non può estinguere il proprio impegno fino alla scadenza, salvo il ricevimento di espressa rinuncia da parte del compratore/beneficiario, con relativa firma convalidata dalla banca corrispondente, anticipata da messaggio Swift in chiave da parte della banca su cui la garanzia è stata appoggiata.
Così facendo, qualora per problemi finanziari, il compratore non potesse effettuare il bonifico bancario anticipato in Vostro favore, trascorso un determinato periodo/dopo una certa data, la garanzia scadrà, permettendo, così, alla banca di scaricarla e di liberare le Vostre linee di credito, con la conseguente interruzione di addebito di commissioni.


Fonte: IPSOA

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