La percezione di una borsa di studio rappresenta un reddito assimilato?

La percezione di una borsa di studio dà origine a un reddito “assimilato” quando il beneficiario non è legato da un rapporto di lavoro dipendente con il soggetto erogante, in quanto, altrimenti, le somme erogate si cumulano agli altri emolumenti corrisposti a titolo di lavoro dipendente. Ai sensi, infatti, dell’art. 50, comma 1, lett. c), del Tuir, sono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio, per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante.
Nel merito, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le borse di studio corrisposte ai “tirocinanti”, danno origine a redditi “assimilati” proprio perché i rapporti che i datori di lavoro pubblici e privati intrattengono con i soggetti ospitati non costituiscono rapporti di lavoro (risoluzione n. 95/E/2002).
Per alcune borse di studio, specifiche disposizioni normative prevedono, invece, l’esenzione dall’IRPEF. Si tratta, in particolare, delle borse di studio corrisposte agli studenti universitari dalle Regioni a statuto ordinario, dalle Regioni a statuto speciale e dalle Province autonome di Trento e Bolzano nonché dalle Università e dagli istituti di istruzione universitaria per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all’estero.


Fonte: Agenzia Entrate

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