L’accertamento sintetico (articolo 38, quarto comma, del Dpr n. 600 del 1973) è fondato su elementi indicativi di capacità contributiva contenuti nei decreti ministeriali. Secondo la Corte Suprema l’applicabilità dei “redditometri” al periodo d’imposta che precede l’emanazione dei decreti ministeriali deve ritenersi insita nella ratio dell’articolo 38, quarto comma, del Dpr n. 600 del 1973. Grava sul contribuente che contesti l’applicazione di tali coefficienti l’onere di dimostrare in concreto che il proprio reddito effettivo sia diverso ed inferiore da quello scaturente dalle presunzioni adottate dall’ufficio (Cassazione n. 14161/2003, n.12731/2002, n.8372/2001). Tra i beni e servizi indice di capacità contributiva, vi è la disponibilità in Italia o all’estero di autoveicoli, nonché di residenze principali o secondarie. La disponibilità dei predetti beni e servizi, come degli altri previsti dalla norma, costituisce una presunzione di capacità contributiva da qualificare legale ai sensi dell’articolo 2728 c.c. perchè è la stessa legge che impone di ritenere conseguente al fatto certo di tale disponibilità l’esistenza del fatto c.d. ignoto, costituito dalla maggiore capacità contributiva.

Ordinanza n. 27545 del 19 dicembre 2011 (udienza 13 ottobre 2011)
Cassazione civile, sezione V - Pres. Merone Antonio - Est. Di Blasi Antonino
Accertamento sintetico – Possesso di beni indice di capacità contributiva – Valore di prova legale – Applicabilità ad anni anteriori al 1992

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