Sconto d’imposta sui canoni di locazione anche per gli studenti “fuori sede” iscritti in una università estera, con sede presso uno Stato Ue o in uno dei Paesi aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo.
La nuova disposizione, contenuta nell’articolo 16 della legge comunitaria 2010 (n. 217/2011, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 1, serie generale, del 2 gennaio 2012), modifica, estendendo l’agevolazione agli alloggi affittati fuori dai confini nazionali, l’articolo 15, comma 1, lettera i-sexies, del Tuir (Dpr 917/1986).

Si tratta della detrazione Irpef del 19% introdotta per favorire i giovani universitari (o i loro genitori cui sono fiscalmente a carico) che studiano in una città lontana dalla loro residenza e, per questo, trovano una sistemazione in affitto nelle vicinanze dell’ateneo frequentato.
La legge 217/2011, adeguandosi alla normativa europea, porta l’agevolazione fuori dai confini nazionali a decorrere dall’anno d’imposta 2012.

La detrazione, inizialmente prevista soltanto per i canoni da contratti di locazione stipulati secondo i tempi e i criteri stabiliti dalla legge 431/1998, con la Finanziaria 2008 (legge 244/2007) amplia il suo raggio d’azione affinché possano usufruirne anche coloro che alloggiano presso pensioni o strutture di altro tipo. Compresi, quindi, nel regime di favore anche i contratti di ospitalità e gli atti di assegnazione in godimento o locazione. Con la stessa modifica, sconto, inoltre, per gli affitti pagati a collegi universitari, enti per il diritto allo studio, organismi senza fini di lucro e cooperative. Escluse, invece, le sublocazioni.

Esistono, naturalmente alcune condizioni all’applicazione della norma:
la sede dell’università deve essere ad almeno cento chilometri dal comune di residenza dello studente e, comunque, in un’altra provincia
l’alloggio deve trovarsi nel comune dell’ateneo o in uno limitrofo.

Paletti da rispettare anche riguardo alla spesa sostenuta, che può essere agevolata fino a quota 2.633 euro, per una detrazione massima di 500 euro. La cifra non cambia anche se la diminuzione d’imposta è applicata da un genitore con più figli “fuori sede”.


Fonte: Agenzia Entrate

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