Mai fermarsi al dato letterale, questo si evince dalla lettura della risoluzione 3/E del 9 gennaio che, andando oltre le parole scritte nelle norme, sancisce la possibilità, per imprenditori agricoli persone fisiche e società semplici, che normalmente determinano la base imponibile Irap ai sensi dell’articolo 9 del Dlgs 446/1997, di optare, in quanto soggetti Irpef, anche per l’applicazione delle norme previste dall’articolo 5-bis, dello stesso decreto, per le società di persone e le imprese individuali.

Aggirandosi tra le disposizioni del decreto Irap, infatti, si nota che gli imprenditori agricoli sono tenuti a determinare il valore della produzione sulla base della differenza tra l’ammontare dei corrispettivi e quello degli acquisti destinati alla produzione (articolo 9, comma 1, Dlgs 446/1997) oppure, per opzione, secondo le norme previste nell’articolo 5 dello stesso decreto (articolo 9, comma 2), vale a dire applicando le regole che devono rispettare le società di capitali e gli enti commerciali.

Continuando a leggere il decreto in argomento, si trova una norma inserita dalla Finanziaria per il 2008 (la legge 244/2007), con la quale il legislatore ha introdotto una nuova disciplina di determinazione della base imponibile Irap per le società di persone e le imprese individuali, cioè i soggetti Irpef. La disposizione (articolo 5-bis) non contiene però alcun accenno agli imprenditori agricoli che svolgono l’attività individualmente o in forma di società semplice.

In sostanza, un’applicazione letterale degli articoli 9 e 5-bis escluderebbe dalla norma semplificativa proprio quei contribuenti Irpef “agricoli” che non sono obbligati a tenere la contabilità e porterebbe con sé un’inspiegabile discriminazione.
Pertanto, fornendo un’interpretazione logico sistematica delle disposizioni di riferimento, l’Agenzia delle Entrate apre la porta d’accesso all’articolo 5-bis anche agli imprenditori agricoli persone fisiche e società semplici.
In pratica, ora possono adottare il metodo “fiscale” che consente di calcolare la base imponibile Irap sottraendo dall’ammontare dei ricavi (articolo 85, comma 1, lettere a, b, f e g, del Tuir) e delle variazioni delle rimanenze finali (articoli 92 e 93 del Tuir), i costi delle materie prime, sussidiarie e di consumo, delle merci, dei servizi, dell’ammortamento e dei canoni di locazione anche finanziaria dei beni strumentali materiali e immateriali (comma 1, articolo 5-bis, Dlgs 446/1997).


Fonte: Agenzia Entrate

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