Gli uffici delle Entrate che ricevono la dichiarazione di successione che include i dati identificativi di un immobile acquistato per usucapione dal de cuius, come si comportano ai fini della trascrizione?

Gli uffici delle Entrate, che ricevono una dichiarazione di successione nella quale siano stati inseriti i dati identificativi di immobili che l’erede o il legatario assume essere stati usucapiti dal de cuius, devono procedere a liquidare l’imposta limitandosi all’esame della dichiarazione, come previsto dall’articolo 33, comma 1, del Tus, senza che sia necessario effettuare ulteriori accertamenti circa la titolarità dei beni indicati come facenti parte del patrimonio ereditario.
Gli uffici, inoltre, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale (Dlgs n. 347/1990), devono redigere il certificato di successione in conformità alle risultanze della dichiarazione di successione, inserendovi anche gli immobili che gli eredi hanno dichiarato essere stati usucapiti dal de cuius, e richiedere la trascrizione del predetto certificato.
La trascrizione, in base a quanto stabilito dal successivo comma 2, “... è prevista limitatamente agli effetti fiscali stabiliti dal presente testo unico e non costituisce trascrizione degli acquisti a causa di morte degli immobili e dei diritti reali immobiliari compresi nella successione”.
Sulla questione, la Corte di cassazione (sentenza n. 5135/1987) ha precisato che “...la circostanza che gli eredi del terzo abbiano trascritto a proprio favore la denuncia di successione (...) ed ottenuto le volture catastali a proprio nome, non costituendo tali operazioni (trascrizioni, voltura) fatti idonei a determinare il trasferimento della proprietà” non rappresenta titolo idoneo per il trasferimento del diritto di proprietà sul bene oggetto della dichiarazione di successione.
Il medesimo principio, peraltro, è stato ribadito dall’Amministrazione finanziaria con la circolare ministeriale n. 37/1991, nella quale viene espressamente evidenziato che la trascrizione della dichiarazione di successione non costituisce titolo pubblicitario degli acquisti a causa di morte né elemento di continuità delle trascrizioni, e con la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 52/2009.


Fonte: Agenzia Entrate

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