Vorrei sapere quali sono le corrette modalità di conservazione sostitutiva dei documenti analogici

Per una corretta conservazione sostituiva dei documenti analogici (articolo 4 del Dm 23 gennaio 2004), occorre acquisire la corretta immagine degli stessi, sia tramite la scansione del documento analogico sia con altre modalità che garantiscano la rappresentazione fedele, corretta e veritiera del contenuto rappresentativo del documento stesso (cfr risoluzioni 30 luglio 2009, n. 196/E, e 13 agosto 2009, n. 220/E). I documenti analogici devono essere conservati e, a richiesta degli organi accertatori, esibiti fino a che non sia completata la procedura di conservazione sostitutiva, che termina con l’apposizione della marca temporale e della firma elettronica qualificata da parte del responsabile della conservazione (cfr risoluzione 30 luglio 2009, n. 195/E).


Fonte: Agenzia Entrate

0 commenti:

 
Top