Domanda
Un'impresa di costruzioni (società in nome collettivo), a titolo di rimborso di finanziamenti ricevuti dai soci per l'avvio dell'attività imprenditoriale, intenderebbe assegnare ai soci medesimi, una delle unità in corso di costruzione uso abitativo (rustico comprensivo di tetto e mura perimetrali, a catasto identificato F4), considerata tra i beni a magazzino: quali sono gli adempimenti sotto il profilo IVA?

Risposta
Alla luce delle informazioni fornite nel quesito sembra possibile ricondurre l'operazione illustrata ad un'assegnazione di beni ai soci, la quale secondo il disposto dell'articolo 2, secondo comma n. 6 del D.P.R. n. 633/1972 è una cessioni di beni rilevante ai IVA.
Detto numero, infatti, qualifica come cessione di beni, l'assegnazione ai soci fatte a qualsiasi titolo da società di ogni tipo ed oggetto, operazione che, secondo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate (Cfr. Circolare n. 40/E/2002, Risoluzioni n. 194/E/2002 e n. 121/E/2009) realizza un'ipotesi di destinazione a finalità estranee all'esercizio d'impresa, da ricomprendere tra le fattispecie di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della sesta Direttiva IVA.
Secondo tale norma comunitaria un bene destinato all'uso privato dell'imprenditore o a finalità estranee all'impresa, non deve essere assoggettato ad IVA qualora lo stesso non abbia consentito la detrazione dell'Iva relativa al suo acquisto presso un soggetto privato.
Le assegnazioni di beni che rientrano nell'ambito di applicazione dell'IVA sono, quindi, soggette agli obblighi di fatturazione, registrazione, liquidazione e dichiarazione e concorrono alla formazione del volume d'affari.
Trattandosi di cessioni gratuite di beni, ai fini della determinazione della base imponibile occorre fare riferimento a quanto dettato dall'articolo 13, secondo comma, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972, il quale identifica la stessa con il prezzo d'acquisto del bene oggetto di cessione, ovvero in mancanza, con il prezzo di costo di beni o prodotti simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni.
Venendo al caso di specie, pertanto, ai fini della quantificazione della base imponibile inerente all'assegnazione ai soci delle unità immobiliari ad uso abitativo occorre fare riferimento al costo sostenuto per la realizzazione delle stesse.
Identificata la base imponibile, occorre quindi verificare se l'assegnazione in commento sia o meno rilevante ai fini IVA.
Secondo il disposto dell'articolo 10, comma 8-bis, del D.P.R. n. 633/1972 le cessioni di fabbricati diversi da quelli strumentali effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o da quelle che su di essi vi hanno realizzato interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lett. c), d) ed e) della legge n. 457/1978 sono rilevanti ai fini IVA se effettuate entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento.
Tale regime trova applicazione anche con relativamente all'unità immobiliare in corso di costruzione uso abitativo (rustico comprensivo di tetto e mura perimetrali, a catasto identificato F4), in quanto secondo quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 23/E72009, un fabbricato si presume venuto ad esistenza con il completamento del "rustico", comprensivo dei muri perimetrali, dai divisori tra le varie unità immobiliari e della copertura.
Di talché, con riferimento al quesito in parola, occorre distinguere i seguenti casi:
i) laddove l'assegnazione in questione avvenga nel predetto quinquenni, la stessa è rilevante ai fini IVA e la s.n.c. deve autofatturarsi con IVA;
ii) nel caso contrario, la medesima società deve emettere una fattura esente IVA.
Appare, infine, utile evidenziare che essendo l'assegnazione in commento effettuata per rimborsare il finanziamento erogato dai soci, nel caso in cui la stessa sia imponibile, occorra considerare anche l'ammontare dell'imposta, ai fini della quantificazione del valore da rimborsare.


Fonte: IPSOA

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