Domanda
Sono state assunte delle cassiere stagionali presso casse per vendita skipass impianti di risalita, con CCNL del Terziario. L'azienda chiede se sia sanzionabile la cassiera se a chiusura giornaliera della propria cassa manca denaro. Se si, in quale maniera? Preciso che alla cassiera viene erogata l'indennità di maneggio denaro.


Risposta
Qualora l'indennità di cassa sia stata corrisposta alle lavoratrici in questione, secondo quanto previsto dall'art. 205 del vigente c.c.n.l. per le aziende del terziario aderenti a Confcommercio, a fronte dell'attribuzione di piena e completa responsabilità della gestione di cassa con obbligo di accollarsi le eventuali differenze, l'azienda può chiedere la rifusione delle somme registrate e non consegnate alla chiusura, salvo dimostrazione da parte dell'interessata che l'ammanco non è a lei imputabile (ad es. per gestione condivisa con altri dipendenti, errori contabili, ecc.).
Oltre al recupero patrimoniale, il citato articolo contrattuale prevede comunque la possibilità di irrogare sanzioni disciplinari ove si dovesse riscontrare, anche per il ripetersi degli episodi e per la consistenza delle differenze, una negligente esecuzione delle mansioni affidate (art. 225, ccnl).
Se le somme in questione fossero sottratte con dolo si configurerebbe infine la possibilità di promuovere un procedimento penale.


Fonte: IPSOA

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