La Corte di cassazione, intervenendo ancora una volta in materia di ricostruzione indiretta dei ricavi/corrispettivi, con ordinanza 30402 del 30 dicembre 2011, ha stabilito che è legittimo l’accertamento induttivo a carico dell’affittacamere, basato sull’acquisto di biancheria (lenzuola e coperte), poiché inerente l’esercizio di impresa. La sezione tributaria conferma così similari pronunce mediante le quali ha convalidato l’operato dell’Amministrazione finanziaria.

La vicenda
L’assunzione processuale concerne la notifica a un contribuente di una rettifica in materia di imposta sul valore aggiunto il cui esito, in primo grado, è stato favorevole all’ente impositore. L’appello ha invece accolto le istanze del contribuente, nei cui confronti l’Amministrazione finanziaria ha ricorso per Cassazione, censurando la sentenza impugnata per motivazione insufficiente, in quanto la Commissione tributaria regionale avrebbe disatteso le proprie argomentazioni atte a dimostrare l’effettivo esercizio dell’attività di affittacamere da parte del contribuente.

Motivi della decisione
La Corte suprema accoglie i rilievi di merito dell’Amministrazione, ritenendoli pienamente fondati.
Infatti, il contribuente, nel corso del giudizio, aveva sostenuto che quanto contestato nell’avviso di rettifica in realtà concerneva acquisti di beni (biancheria, coperte, asciugamani, e simili) e di servizi non per sé stesso (cioè, per la propria attività d’impresa), bensì “per conto e nell’interesse dei proprietari degli immobili”, di cui egli era gestore.
Ma la Cassazione ha ritenuto poco credibile questa versione, proprio perché contraddetta da inconfutabili circostanze contabili e di fatto, considerato che tutti gli elementi di prova deponevano senza equivoco per un notevole avviamento dell’attività d’impresa, in contrasto con l’irrisorietà dei corrispettivi dichiarati. Tant’è che l’acquisto di rilevanti quantità di biancheria inerente l’attività esercitata (articolo 19, Dpr 633/1972), non ha ostacolato la veridicità dell’accertamento basato proprio su tali elementi.

L’affittacamere poteva esimersi da responsabilità fiscale qualora avesse dimostrato, e non solo semplicemente sostenuto, che sussisteva una detenzione “qualificata” di tali beni per conto di terzi (i proprietari degli immobili), provando che quanto sussistente presso la sua azienda fosse ivi presente in forza di un negozio non implicante la traslazione della proprietà, come un rapporto di rappresentanza o in virtù di un documento che la escludesse, come una fattura, uno scontrino o una ricevuta fiscale, ovvero un valido documento di trasporto (cfr articolo 3, Dpr 441/1997). In mancanza, la presunzione poteva essere superata anche da apposita annotazione nel libro giornale o in altro libro tenuto a norma del codice civile ovvero nel registro acquisti, di cui all’articolo 25 del Dpr 633/1972, contenente l’indicazione delle generalità del cedente, la natura, qualità e quantità dei beni e la data di ricezione degli stessi (cfr risoluzione 131/2008).

Accanto agli acquisti sopra indicati, l’accertamento dell’ufficio è stato supportato anche da altra probatoria documentazione del contribuente, quale il contenuto delle fatture attive, il totale dei versamenti e dei bonifici effettuati sul conto corrente bancario intestato all’affittacamere.

Le conclusioni della Cassazione collimano comunque con il dato normativo, considerato che, pur in presenza di una organizzazione pressoché inesistente, la natura imprenditoriale dell’attività di affittacamere è indubbia: infatti, colui che offre in affitto camere o appartamenti produce un servizio, e l’organizzazione che lo sottende, ai sensi del comma 2 dell’articolo 55, del Dpr 917/1986, non necessariamente deve assurgere alle dimensioni dell’impresa.
Anche se nel caso in esame si è trattato di adduzione di prove certe e univoche a carico del contribuente, occorre ricordare che, in materia tributaria, è sufficiente a legittimare l’accertamento, quale prova presuntiva, un unico indizio, preciso e grave (articolo 2729 codice civile), e la relazione tra il fatto noto e quello ignoto non deve avere carattere di necessità, essendo sufficiente che l’esistenza del fatto da dimostrare derivi come conseguenza del fatto noto alla stregua di canoni di ragionevolezza e probabilità (cfr Cassazione 9884/2002).

Si può quindi concludere affermando che dopo il “farinometro” (ordinanza 15580/2011), il “tovagliometro” (sentenze n. 8869/2007, n. 12438/2007) e il “bottigliometro” (sentenza n. 17408/2010), la Corte suprema è venuta a occuparsi anche del “lenzuolometro”, dichiarando ancora una volta legittimo il metodo indiretto di controllo dei ricavi dell’impresa (articolo 39, primo comma, lettera d), Dpr 600/1973; articolo 55, Dpr 633/1972).


Fonte: Agenzia Entrate

0 commenti:

 
Top