Aggiornato il “tracciato” che le aziende, o gli intermediari incaricati, dovranno utilizzare per comunicare all’Anagrafe tributaria i dati relativi ai contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua e gas (articolo 6, comma 1, lettera g-ter e articolo 7, comma 5, del Dpr 605/1973).
Un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, che ridefinisce modalità e specifiche tecniche, perfeziona il sistema e aggiunge “qualità” alle informazioni da inviare per via telematica all’Amministrazione finanziaria, entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferiscono i dati.

Tra i cambiamenti, la comunicazione dei dati catastali che non dovrà interessare il “passato” o i rinnovi taciti, ma soltanto le nuove stipule o le modifiche del contratto.
Alcuni “ritocchi” migliorativi, inoltre, a favore degli intermediari. Introdotti l’obbligo della comunicazione negativa in assenza di dati e la possibilità di inviarne una sostitutiva una volta che sia decorso il termine utile per l’annullamento.
Immutate le indicazioni per i consumi di tutte le utenze.

Scopo dell’operazione è migliorare il flusso delle informazioni e rendere ancora più affidabili e complete le notizie che confluiranno nella banca dati dell’Anagrafe tributaria e che saranno utilizzate dagli uffici finanziari per accertare il reddito del contribuente in caso di accertamento.

I canali utilizzabili per l’invio sono Entratel o Fisconline.
L’esito della trasmissione e della ricezione del documento sarà comunicata on line all’utente anche nell’ipotesi in cui il file venga scartato. In quest’ultimo caso l’Agenzia specificherà i motivi per cui l’operazione non è andata a buon fine, motivi che possono essere di vario genere, dalla trasmissione di un file non elaborabile al mancato riconoscimento del soggetto che ha eseguito la procedura: dal “rifiuto” 30 giorni di tempo per rinviare i dati corretti.

Una ricevuta “web” dell’Agenzia delle Entrate proverà invece che l’operazione si è conclusa senza intoppi. Tempo cinque giorni dalla ricezione e, salvo inconvenienti, le ricevute saranno disponibili in Rete e lì resteranno per un periodo non inferiore a trenta giorni.

Se, infine, c’è stata una svista, la comunicazione può essere annullata entro trenta giorni dalla data della ricevuta telematica.


Fonte: Agenzia Entrate

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