Chi al 6 luglio scorso, data di entrata in vigore del decreto legge 98/2011, possedeva un veicolo per il trasporto promiscuo di persone o cose con più di 225 chilowatt di potenza, deve pagare l'addizionale erariale sulla tassa automobilistica utilizzando il modello "F24 elementi identificativi", senza possibilità di compensazione con eventuali crediti vantati. L'importo dovuto ammonta a 10 euro per ogni kW eccedente i 225.

Per il 2011, l'addizionale va pagata entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto ministeriale pubblicato ieri in Gazzetta (quindi, entro il 10 novembre), utilizzando il codice tributo che sarà istituito dall'Agenzia delle Entrate con apposita risoluzione. Per gli anni successivi, l'addizionale verrà corrisposta alle stesse scadenze previste per il bollo auto.

L'addizionale alla tassa automobilistica ha destinazione diversa - l'erario - rispetto al bollo ordinario, che è assegnato alle Regioni. Per procedere, dal 2012, al pagamento contestuale del bollo e dell'addizionale, con riversamento diretto di quest'ultima al bilancio dello Stato, il ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con l'Agenzia delle Entrate, emetterà un decreto per individuare le tempistiche e i criteri di adeguamento ai sistemi utilizzati dai singoli Enti per il pagamento della tassa automobilistica. In caso di ritardo nell'emanazione del provvedimento, il versamento avverrà come per l'anno in corso, con il modello "F24 elementi identificativi".

Tenuti al pagamento dell'addizionale sono coloro che risultano "proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria" al pubblico registro automobilistico. Per il 2011, si fa riferimento al giorno in cui è entrata in vigore la norma, lo scorso 6 luglio; a partire dal 2012, l'obbligo ricade su chi è proprietario alla scadenza del termine utile per il pagamento della tassa automobilistica.

In caso di prima immatricolazione, differentemente da quanto previsto per il bollo (dovuto a decorrere dal mese in cui avviene l'operazione), l'addizionale va pagata in misura integrale.


Fonte: Agenzia Entrate

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