Il possesso dei requisiti fiscali necessario per partecipare a una procedura pubblica di affidamento di progettazione di lavori può essere attestato con autocertificazione?

Per partecipare alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi (compresi quelli di progettazione) e relativi subappalti, è necessario che gli interessati siano in possesso dei “requisiti fiscali”. L’articolo 38, comma 1, lettera g), del Codice dei contratti pubblici dispone, infatti, l’esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento per i soggetti “che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti”.
L’attestazione del possesso dei requisiti può essere fornita mediante dichiarazione sostitutiva, in conformità alle disposizioni del Dpr 445/2000, fermo restando l’esercizio del potere di controllo da parte delle amministrazioni procedenti in relazione alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
I destinatari della dichiarazione sostitutiva hanno facoltà di richiedere all’Agenzia delle Entrate - relativamente ai tributi dalla medesima amministrati - “… conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi”, ai sensi dell’articolo 71 del Dpr 445/2000.


Fonte: Agenzia Entrate

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