Domanda
In riferimento ai limiti quantitativi dettati dalla vigente normativa in materia di straordinario, si chiede se il tetto delle 250 ore annue può essere superato con contrattazione aziendale o individuale. Il contratto applicato è Ccnl autoferrotranvieri e legge speciale RD 148/1931. E' necessario che una parte di lavoratori, è altresì soggetto al regolamento ce 561/2006.

Risposta
Il limite massimo del lavoro straordinario annuale, fissato in 250 ore dall'art. 5, c. 3, D.Lgs. n. 66/2003, trova applicazione anche ai lavoratori "mobili" che svolgono attività di autotrasporto contemplate dal regolamento (CE) n. 561/06, le cui prestazioni sono disciplinate, per taluni aspetti, dal D.Lgs. n. 234/2007. Il lavoro straordinario non rientra infatti tra i profili regolati dal citato D.Lgs. n. 234 e dunque resta applicabile, per tale istituto, la normativa di carattere generale (vedi, sul punto, in senso conforme, la risposta ad interpello del Ministero del lavoro n. 27/2009).

Il limite quantitativo in questione è posto a tutela dei lavoratori e non sembra pertanto derogabile ad opera di accordi collettivi o individuali che ne disponessero il superamento.

A diverse conclusioni potrebbe forse condurre, sul piano meramente giuridico, un accordo collettivo stipulato, a livello aziendale o territoriale, con le strutture sindacali comparativamente più rappresentative, secondo il meccanismo di sostegno alla contrattazione collettiva "di prossimità" configurato dall'art. 8, D.L. n. 138/2011. L'ipotesi resta comunque di scuola, atteso che le parti sociali, con la postilla del 21 settembre all'accordo interconfederale 28 giugno 2011, hanno implicitamente escluso di volersi avvalere del meccanismo predisposto dall'art. 8.


Fonte: IPSOA

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