Domanda
Per esigenze organizzative un'azienda artigiana dell'area chimica vuole posticipare la data di pagamento degli stipendi, finora costituita dall'ultimo giorno lavorativo del mese. E' sufficiente una comunicazione in tal senso ai dipendenti o e' necessario acquisire il consenso di tutti i lavoratori?

Risposta
Il datore di lavoro deve corrispondere la retribuzione al termine di ciascun periodo di paga, nella misura determinata dai contratti collettivi o dagli accordi individuali con le modalità e nei termini in uso nel luogo in cui il lavoro viene eseguito (art. 2099 cod. civ.). La legge non prevede quindi, in via generale, un termine fisso per il pagamento delle retribuzioni rinviando, in assenza di specifiche pattuizioni sul punto nel contratto collettivo o nei singoli contratti individuali di lavoro, agli usi aziendali. Anche il contratto collettivo applicato nella fattispecie non fornisce indicazioni particolari limitandosi a stabilire che "la retribuzione deve essere liquidata al lavoratore con scadenza periodica, comunque non superiore a quella mensile, secondo le consuetudini dell'impresa" (art. 39 del c.c.n.l. per le aziende artigiane dei settori chimica-gomma-plastica-vetro).
Si ritiene pertanto che l'azienda in questione possa modificare unilateralmente la data di periodica liquidazione della retribuzione avendo come unico limite il mantenimento della cadenza mensile dei pagamenti. Se lo spostamento della data fosse superiore ad alcuni giorni potrebbe essere opportuno garantire ai dipendenti, nella fase di passaggio al nuovo sistema, il versamento di un acconto entro il termine adottato in precedenza.
Resta fermo l'obbligo per il datore di lavoro di comunicare la variazione agli interessati con congruo preavviso, in base ai criteri posti dal codice civile agli artt. 1175 (che assoggetta sia il debitore che il creditore alle regole della correttezza) e 1375 (che impone alle parti di eseguire il contratto secondo buona fede).


Fonte: Agenzia Entrate

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