Alla luce delle novità introdotte dalla manovra finanziaria dello scorso luglio cambiano faccia le avvertenze della cartella di pagamento. Per i ricorsi notificati dopo il 6 luglio si applica, infatti, il contributo unificato in sostituzione dell’imposta di bollo ed è obbligatorio comunicare il codice fiscale e l'indirizzo di posta elettronica certificata. Le novelle avvertenze, ovviamente, non riguardano gli avvisi di accertamento esecutivo.

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato oggi, vengono recepite le modifiche introdotte in materia dal Dl 98/2011 e che riguardano le modalità di presentazione del ricorso in relazione agli atti emessi dall’Amministrazione finanziaria prevalentemente a seguito dei controlli automatizzato e formale delle dichiarazioni (articoli 36-bis e 36-ter del Dpr 600/1973).

Addio all’imposta di bollo
Per i ricorsi tributari notificati dopo il 6 luglio 2011 non bisogna più pagare l’imposta di bollo ma versare il contributo unificato che ha un differente valore a seconda del valore della controversia.



Il provvedimento chiarisce che è indispensabile indicare il codice fiscale sia del contribuente sia del rappresentante in giudizio e l’indirizzo di posta elettronica certificata (pec) del difensore o del contribuente.
Il contributo unificato aumenta del 50% se il ricorrente non indica il codice fiscale o il difensore non comunica l’indirizzo e-mail.

0 commenti:

 
Top