Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato oggi, vengono recepite le modifiche introdotte in materia dal Dl 98/2011 e che riguardano le modalità di presentazione del ricorso in relazione agli atti emessi dall’Amministrazione finanziaria prevalentemente a seguito dei controlli automatizzato e formale delle dichiarazioni (articoli 36-bis e 36-ter del Dpr 600/1973).
Addio all’imposta di bollo
Per i ricorsi tributari notificati dopo il 6 luglio 2011 non bisogna più pagare l’imposta di bollo ma versare il contributo unificato che ha un differente valore a seconda del valore della controversia.

Il provvedimento chiarisce che è indispensabile indicare il codice fiscale sia del contribuente sia del rappresentante in giudizio e l’indirizzo di posta elettronica certificata (pec) del difensore o del contribuente.
Il contributo unificato aumenta del 50% se il ricorrente non indica il codice fiscale o il difensore non comunica l’indirizzo e-mail.
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