In tema di accertamento dell’Iva (ma il medesimo discorso vale anche per le imposte dirette) qualora l’Amministrazione fornisca validi elementi di prova per affermare che talune fatture sono state emesse per operazioni inesistenti, è onere del contribuente dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni. Inoltre, in materia di Iva l’ufficio può procedere a rettifica della dichiarazione indipendentemente dalla previa ispezione della contabilità del contribuente, qualora l’esistenza di operazioni imponibili risulti da verbali relativi a ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti, nonché da altri atti e documenti in suo possesso (Dpr n. 633 del 1972, art. 54) qualora, in caso di accertamenti compiuti presso terzi, emergano indizi di evasione del tributo.

Sentenza n. 19332 del 22 settembre 2011 (ud. del 19 maggio 2011)
Corte di cassazione, sezione tributaria – Pres. Pivetti, Rel. Didomenico
Iva – Regolarità delle scritture – Fatture e operazioni inesistenti – Onere della prova da parte del contribuente
Rettifica della dichiarazione – Informazioni assunte presso terzi - Validità

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