Domanda
Una S.r.l. a totale e unica partecipazione del Comune - che esercita sulla stessa il "controllo analogo" - deve appaltare un lavoro di 2.500.000 euro per ristrutturare un immobile di proprietà. Vi chiediamo come la Società - che ha solo personale impiegatizio e fungerà da Stazione Appaltante - debba regolarsi in merito all'individuazione del R.U.P. così come previsto dall'art. 9 e 10 del D.P.R. 05-10-2010, n. 207 (Regolamento di Attuazione del Codice dei Lavori Pubblici). In particolare chiediamo - nel caso che sia tenuta anch'essa ad individuarlo - quale sia il titolo di studio/qualifica richiesto.



RispostaAndrea FacconGiova ricordare che la questione relativa alla soggezione di Società costituite o partecipate dall'Ente Locale all'obbligo di nominare il Responsabile Unico del Procedimento (di seguito solo R.U.P.) non è nuova nella legislazione statale ma trovava già nella previgente normativa interna in materia di lavori pubblici, vale a dire nel complesso costituito dalla L. 11-02-1994, n. 109 e dal D.P.R. 21-12-1999, n. 554, un'espressa disciplina positiva.
Come noto, la c.d. Legge Merloni assoggettava le Società costituite e/o partecipate dagli Enti Locali ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera b), alle norme sull'evidenza pubblica, ma le esonerava dall'obbligo della nomina del R.U.P., posto che, ai sensi dell'art. 7, comma 1, Legge cit. tale obbligo era previsto solo in capo ai soggetti indicati all'art. 2, comma 2, lettera a), tra i quali non erano comprese le Società costituite o partecipate dagli Enti Locali.
L'art. 7, comma 1, L. 11-02-1994, n. 109 doveva leggersi in combinato disposto con l'art. 7, comma 6, D.P.R. 21-12-1999, n. 554, che vincolava i soggetti non tenuti all'applicazione dell'art. 7 della Legge a garantire lo svolgimento dei compiti previsti per il responsabile del procedimento dalle norme della legge e del regolamento che li riguardano.
La situazione giuridica delle Società costituite o partecipate da Enti Locali di fronte alla nomina del R.U.P. non sembra essere mutata nel nuovo quadro normativo costituito dal D.Lgs. 12-04-2006, n. 163 e dal D.P.R. 05-10-2010, n. 207.
L'art. 10, comma 9, D.Lgs. 12-04-2006, n. 163 e s.m.i. prevede, infatti, che "Le stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni e enti pubblici, in conformità ai principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti propri del responsabile del procedimento, limitatamente al rispetto delle norme del presente codice alla cui osservanza sono tenuti".
Le Società costituite o partecipate dall'Ente Locale, ancorché totalitarie, sono soggetti all'applicazione di questa deroga perché sono qualificabili alla stregua di Enti privatistici.
L'attuale disciplina dell'art. 10, comma 9, D.Lgs. cit. deve, peraltro, essere sincronizzata con le novità introdotte dalla L. 11-02-2005, n. 15 nel corpo della L. 07-08-1990, n. 241.
Assume particolare rilevanza il coordinamento della norma in commento con l'art. 1, comma 1-ter, L. 07-08-1990, n. 241 e s.m.i., a mente del quale i soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei criteri e dei principi di cui al comma 1, cioè economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza (v. anche art. 2, D.Lgs. 12-04-2006, n. 163).
In tale prospettiva, la norma settoriale dell'art. 10 deve intendersi, in coerenza alla norma generale sul procedimento, nel senso che gli Enti privatistici, come le Società miste e le stesse Società a partecipazione pubblica totalitaria, non sono strictu sensu obbligate a nominare un soggetto da adibire al ruolo di R.U.P. per i procedimenti amministrativi di rispettiva competenza, come i procedimenti di evidenza pubblica; tali soggetti hanno, tuttavia, un distinto obbligo, quello cioè di affidare a uno o anche più soggetti i compiti che le legge e il regolamento demandano al R.U.P. e che scaturiscono dall'applicazione delle norme del Codice (e del Regolamento di Attuazione) applicabili anche a tali Enti privatistici.
Nel caso di specie, dunque, la Società potrà e dovrà affidare i compiti del R.U.P. a uno o più soggetti, senza però sottostare all'obbligo di nominare un soggetto da adibire al ruolo di R.U.P.
L'art. 10, comma 9, D.Lgs. 12-04-2006, n. 163, peraltro, non offre puntuali indicazioni circa i criteri di scelta del soggetto o dei soggetti da adibire ai compiti di cui all'art. 10, comma 9, D.Lgs. 12-04-2006, n. 163 e, in particolare, circa la qualificazione - professionale e lavorativa - del soggetto o dei soggetti da preporre ai compiti del R.U.P.
La soluzione che meglio si armonizza con la previsione dell'esonero delle Società costituite o partecipate da Enti Locali dall'obbligo di nominare un vero e proprio R.U.P., dovrebbe ritenersi quella che esclude che questi Enti, nell'individuare i soggetti da adibire ai relativi compiti, siano tenuti in modo rigido a rispettare le previsioni del Codice e del Regolamento che identificano requisiti e le qualifiche che il soggetto da nominare a R.U.P. deve possedere.
Diversamente, infatti, cioè opinando che anche Enti privatistici debbono pedissequamente seguire le stesse regole previste dall'art. 10 del D.Lgs. 12-04-2006, n. 163 e del D.P.R. 05-10-2010, n. 207 per la scelta del R.U.P. da parte di Pubbliche Amministrazioni e Enti pubblici, verrebbero ad essere frustrate le ragioni sottese alla previsione derogatoria dell'art. 10, comma 9 cit. e svilite le peculiarità, organizzative e ordinamentali, favorevolmente apprezzate dal Legislatore codicistico.
Vero è, invece, che gli Enti privatistici in parola devono garantire che i compiti del R.U.P. siano esercitati in modo efficiente, economico, imparziale, trasparente e proporzionato ai fini pubblici perseguiti, come si desume dal coordinamento dell'art. 10, comma 9, D.Lgs. 12-04-2006, n. 163 e s.m.i. con l'art. 1, L. 07-08-1990, n. 241 e, ancor prima, con l'art. 2, D.Lgs. 12-04-2006, n. 163 medesimo.
Ciò significa, quindi, che, per tornare al quesito sottoposto, le Società pubbliche locali nell'operare la scelta del soggetto o dei soggetti da adibire ai compiti del R.U.P. ad esse applicabili:
- potranno operare con maggiore elasticità sul fronte organizzativo, operando la designazione in modo più confacente al proprio ordinamento interno;
- non potranno derogare alla regola - diretto corollario del principio di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa ad esse applicabile - che impone di affidare i compiti del R.U.P. a un soggetto in grado di assolverli adeguatamente e, quindi, a un soggetto che, ancorché privo della qualificazione di tecnico, possa sopperire efficacemente alle sue lacune curriculari avvalendosi di soggetti adeguatamente qualificati in relazione alla tipologia e alla natura dell'intervento (cfr. art. 10, comma 7, D.Lgs. 12-04-2006, n. 163 e s.m.i.).


Fonte: IPSOA

0 commenti:

 
Top